I rischi sul lavoro dati dagli agenti chimici
Il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, nell’articolo 222, definisce gli agenti chimici: “Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.
Questi agenti chimici possono includere sostanze e preparati (pericolosi o non) che possono rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza dei soggetti, dovuto alle loro caratteristiche chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e al loro specifico impiego.
Il rischio chimico, infatti, è determinato dalla presenza di un agente chimico e dall’esposizione all’agente durante lo svolgimento delle proprie attività.
Le aziende in cui si riscontrano maggiori pericoli sono quelle in cui sono prodotti o utilizzati esplosivi, sostanze tossiche, comburenti, corrosivi, irritanti o infiammabili.
Le possibili conseguenze per l’individuo comprendono:
- intossicazioni;
- manifestazioni allergiche a carico delle vie respiratorie;
- alterazioni al fegato, all’apparato digestivo o al sistema nervoso;
- irritazioni oculari, cutanee o dell’apparato respiratorio.
Il datore di lavoro è chiamato pertanto ad attuare misure preventive e/o protettive quali:
- formazione dei dipendenti sulla tipologia di rischi presenti in azienda;
- programmazione di controlli e identificazione di adeguati processi lavorativi;
- utilizzo di strumenti e materiali idonei;
- fornitura di appropriati dispositivi di protezione collettivi e individuali;
- predisposizione di un piano di sorveglianza sanitaria.
Tratto da www.medicina-del-lavoro.net
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