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Le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro

Un breve saggio di Olympus si sofferma sul ruolo e sulle responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro. Il lavoratore non è più soggetto passivo ma attore capace di influire e influenzare l’organizzazione della sicurezza.
Urbino, 28 Nov – Più volte abbiamo ricordato come il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – come modificato successivamente da vari decreti, ad esempio il D.Lgs. 106/2009 o il cosiddetto “Decreto del Fare” – non solo confermi l’impianto normativo precedente ma presenti alcune novità rilevanti. Partendo ad esempio dalla premessa che la sicurezza sul lavoro si possa ottenere solo con il contributo di tutti coloro che operano sui luoghi di lavoro, il Decreto 81 coinvolge nella gestione della sicurezza tutti i soggetti impegnati nell’attività lavorativa, ciascuno in proporzione alle proprie possibilità e competenze.

 

Su questo tema e in particolare sul coinvolgimento e le conseguenti responsabilità del lavoratore interviene unWorking Paper – pubblicato da Olympus nel mese di giugno 2014 – dal titolo “L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro” e a cura di Mariantonietta Martinelli (Avvocato del Foro di Trani, Specialista in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale presso l’ Università di Bari).

 

Nel breve saggio l’autrice prende le mosse dall’evoluzione storica della normativa in materia, chiarendo la ragione che ha indotto il legislatore ad “attribuire al lavoratore il nuovo ruolo di collaboratore di sicurezza del datore di lavoro e a considerarlo non più solo soggetto passivo, dal quale esigere il rispetto e l’esecuzione di ciò che altri soggetti abbiano stabilito”.

Successivamente vengono analizzati i vari obblighi generali e specifici, le conseguenze degli inadempimenti del lavoratore agli obblighi di sicurezza e la loro incidenza sulla imputazione e sulla ripartizione delle responsabilità.

 

Ci soffermiamo in particolare sul D.Lgs. 81/2008 e sul nuovo ruolo del lavoratore.

 

Con il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “oltre ai soggetti tradizionalmente considerati titolari delle posizioni di garanzia, quali datore di lavoro, dirigenti e preposti – tenuti a garantire il rispetto della disciplina prevenzionale per la tutela dell’incolumità del prestatore di lavoro – anche lo stesso lavoratore è stato onerato di obblighi finalizzati proprio a prevenire il verificarsi di un evento lesivo in danno proprio, di altri lavoratori o di terzi”.

 

In particolare è l’art. 20 del Testo Unico in particolare, a prescrivere obblighi a carico dei lavoratori in materia di sicurezza. E – sottolinea l’autrice – il suo ambito di applicazione “è alquanto esteso rispetto a quello di cui all’abrogato art. 5 del d.lgs. n. 626/1994, in considerazione dell’ampia nozione di lavoratore e di soggetti a lui equiparati, fornita dall’art.

2, lett. a, del d.lgs. n. 81/2008”.

In particolare si segnala che mediante tale “ampia nozione di lavoratore e tramite la tecnica dell’equiparazione”, sono stati ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo in materia di salute e sicurezza, “come soggetti beneficiari della normativa, tutte le tipologie contrattuali autonome, subordinate, anche flessibili, nonché del c.d. non lavoro, compreso il volontariato”.

Riguardo poi agli obblighi già presenti nella normativa previgente, sono aggiunte “due significative e importanti disposizioni. Si tratta “della lett. h, che impone ai lavoratori di partecipare ai corsi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e della lett. i, che impone l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari”.

 

Secondo alcuni questo nuovo ruolo costituisce “il nucleo centrale del sistema di prevenzione soggettivo, fondato, appunto, sulla partecipazione individuale dei singoli lavoratori”.

 

Il saggio ricorda poi che il successivo art. 21 del Testo Unico prescrive per la prima volta obblighi “per i lavoratori autonomi (che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c., nonché soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e per i componenti dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis c.c.”. Norma che si applica anche ai volontari, come definiti in particolare dalla nuova versione dell’art. 3, comma 12-bis del d.lgs. n. 81/2008 modificata dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, c.d. Decreto del Fare, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98. Si tratta di “obblighi in materia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e tessera di riconoscimento”.

 

E infine gli articoli 59 e 60 del d.lgs. 81/2008 sanciscono le sanzioni da applicare ai lavoratori, nel caso di violazione degli articoli 20 e 21.

 

Con il Testo Unico il lavoratore non è dunque più considerato “soltanto beneficiario delle norme prevenzionistiche ma, al contempo, destinatario ‘iure proprio’ di una serie di precetti antinfortunistici e, talvolta, addirittura, soggetto attivo del reato”.

 

Insomma il lavoratore non è solo “soggetto passivo dal quale esigere il rispetto e l’esecuzione di ciò che altri soggetti stabiliscano ma attore capace di influire e influenzare, con il suo apporto, il sistema di organizzazione della sicurezza; non più solo creditore di sicurezza ma anche debitore della stessa, obbligato cioè a collaborare con gli altri soggetti della sicurezza in virtù dei compiti di intervento, di segnalazione, di controllo e del suo fattivo contributo nell’organizzazione aziendale”.

In questo senso è tenuto a “partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro; è, altresì, tenuto a osservare le norme poste dal legislatore ed eventualmente dal datore di lavoro in materia di sicurezza; è, comunque, tenuto ad assumere comportamenti avveduti, accorti, prudenti, al fine di tutelare il bene salute sua e degli altri lavoratori e/o terzi”.

 

L’autrice conclude questa parte del saggio soffermandosi sugli orientamenti giurisprudenziali.

 

La giurisprudenza per molti anni ha “ignorato il comportamento del prestatore di lavoro” e recentemente ha cominciato “a prendere atto della ‘nuova filosofia’ in materia e del nuovo ruolo che compete al lavoratore subordinato nel panorama dei molti soggetti destinatari e gravati del dovere di sicurezza”.

 

Ad esempio viene riportata una rilevante e innovativa sentenza – Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2002, n. 37248 – in cui la Cassazione afferma il principio secondo il quale “il lavoratore è tenuto a svolgere un ruolo di garanzia attiva all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, al fine di tutelare la propria ma anche l’altrui sicurezza, senza, tuttavia, dimenticare che il soggetto primariamente obbligato sia e resti il datore di lavoro”. Anche le sentenze successive “si sono allineate e hanno confermato tale orientamento”.

 

Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro” e a cura di Mariantonietta Martinelli (Avvocato del Foro di Trani, Specialista in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale presso l’Università di Bari), Working Paper di Olympus 37/2014 inserito nel sito di Olympus il 26 giugno 2014 (formato PDF, 402 kB).

 

Tiziano Menduto

 

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Tratto da: puntosicuro.it

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Category: Articoli

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