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I DPI per la protezione dal rischio biologico nel settore sanitario

Una nota della Regione Lombardia con le indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario. Focus sui DPI di protezione del corpo.
Milano, 21 Apr – In relazione alla recente diffusione della malattia da virus Ebola (Ebola virus disease – EVD) sta aumentando l’attenzione di molti enti locali verso i rischi biologici che possono colpire il personale sanitario.

A questo proposito la Direzione Regionale Salute della Regione Lombardia ha diffuso una nota che fornisce alle strutture sanitarie ed ospedaliere una guida operativa per la scelta dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari a protezione del rischio biologico, e più in generale, da patologie infettive diffusive.

Infatti la Nota n. 4975 del 12 febbraio 2015 della Regione Lombardia – che segue altre indicazioni trasmesse con nota H1.2014.0035971 del 4 novembre 2014 – riporta le “Indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario”.

Tali indicazioni si configurano in particolare quale “strumento di supporto, tenuto conto della complessità della specifica materia e fatte salve eventuali ulteriori indicazioni ministeriali che dovessero pervenire relativamente alla Malattia da Virus Ebola”.

 

Nella premessa alla tabella, che indica i dispositivi di protezione individuale (DPI) atti a proteggere gli operatori interponendosi come barriera all’agente patogeno, si ricorda che la “mera messa disposizione dei DPI non può, da sola, essere garanzia di efficacia se non accompagnata da:

– una preliminare valutazione del processo clinico, sulla base della quale individuare le misure precauzionali necessarie (tenuto conto delle modalità di trasmissione e delle attività diagnostico-terapeutiche previste);

– l’individuazione dei soggetti, direttamente o indirettamente coinvolti, ivi compresi quelli di servizi esternalizzati e subfornitori;

– la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione ed addestramento previsti per il corretto utilizzo dei dispositivi (per tale ragione vengono riportate le indicazioni relative alla corretta sequenza della vestizione/vestizione/decontaminazione dei medesimi);

– il riesame di sistema, a conferma dell’appropriata attuazione delle misure previste (anche mediante istruzioni operative), ovvero la loro revisione, ove fosse ritenuto opportuno o necessario”.

 

Si sottolinea inoltre che solo una “sinergica connessione tra le funzioni organizzative coinvolte può permettere garanzia di risultato: per questo è importante che sin dall’avvio del processo di individuazione e scelta dei DPI si determini, accanto al coinvolgimento degli uffici direttamente interessati (approvvigionamenti/farmacoeconomia, acquisti, …) e delle funzioni previste dalla norma (Datore di lavoro, RSpp, RLS, …), anche l’interessamento di coloro (infettivologi, microbiologi, …) che, con riguardo al rischio biologico in ambito sanitario, possono fornire un importante contributo”.

E nella fase di valutazione ed individuazione dei DPI non bisogna dimenticare di tener conto anche della loro ergonomia, “in ragione delle differenze di genere, e le specifiche peculiarità soggettive (es. l’utilizzo di occhiali da vista, allergia al lattice, …) che possono impedire o limitare l’utilizzo di un particolare dispositivo”. E ulteriori considerazioni “devono essere poste in ordine alla scelta di DPI monouso o pluriuso”.

 

Veniamo alle indicazioni operative per la valutazione, la scelta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da rischio biologico in ambito sanitario.

 

Nella tabella sono riportati indicazioni sui DPI relativi a:

– protezione degli occhi: “può essere conseguita utilizzando occhiali di sicurezza con protezioni laterali o con occhiali a maschera. In relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno può essere necessario l’utilizzarli congiuntamente ad altri DPI atti proteggere anche altri parti del corpo (es. mucose naso-buccali) o organi (es. apparato respiratorio);

– protezione degli occhi e delle mucose: “la protezione conseguita utilizzando la visiera, permette la protezione degli occhi, del viso e delle mucose. In relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno può comunque essere necessario l’utilizzo congiunto ad altri DPI atti proteggere il corpo o una sua parte o organi (es. apparato respiratorio)”;

– protezione delle vie respiratorie: anche in questo caso “in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI per la protezione del capo (copricapo) o del corpo (tuta intera con cappuccio). La tabella fa riferimento a: facciali filtranti senza valvola, facciali filtranti muniti di valvola, semimaschera riutilizzabile con filtri;

– protezione delle vie respiratorie e delle mucose: dopo aver ricordato nuovamente che in “relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI” per la protezione del capo o del corpo, sono presentate le maschere a pieno facciale riutilizzabili con filtri e i dispositivi di filtrazione dell’aria elettroventilati con filtri;

– protezione del corpo: un indumento di protezione è “un indumento comprendente le protezioni che copre o sostituisce gli indumenti personali e che è stato progettato per proteggere contro uno o più pericoli”. Si fa riferimento a: camice, tuta completa e tuta a scafandro;

– protezione delle mani: guanti monouso.

 

Per concludere questa breve presentazione della Nota della Regione Lombardia, ci soffermiamo sui dispositivi di protezione del corpo.

 

In particolare con questi dispositivi la protezione dagli agenti biologici è “determinata dalla classificazione in relazione a:

– resistenza alla penetrazione di sangue sintetico;

– resistenza alla penetrazione di patogeni trasportati dal sangue;

– resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate;

– resistenza alla penetrazione di aerosol contaminato;

– resistenza alla penetrazione di liquidi con batteri”.

I DPI presentati “sono ritenuti idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4”.

 

Veniamo alle indicazioni relative ai singoli DPI di protezione del corpo:

– camice: adatto agli agenti patogeni trasmissibili per contatto. È un “dispositivo monouso utilizzabile per la protezione parziale del corpo da schizzi. Deve disporre di chiusura posteriore sovrapponibile. Può disporre di elastici ai polsi o polsini. In relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno è necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI”. Norme tecniche: EN 340 e EN 14126:2006;

– tuta completa: adatta agli agenti patogeni trasmissibili per contatto. È un “dispositivo monouso munito di cappuccio che protegge da schizzi e spruzzi e può disporre di disporre di calzari. Il sistema di chiusura, posto anteriormente, le cuciture, le giunzioni e gli assemblaggi devono soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione. In relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri. Norme tecniche: EN 340 e EN 14126:2006;

– tuta scafandro ventilata: è una tuta protettiva intera munita di schermo, cappuccio e calzari. È adatta agli agenti patogeni trasmissibili per via aerea e per contatto. È un “indumento di protezione completo, munito di scafandro che protegge da schizzi e spruzzi e sistema di ventilazione alimentato con aria motore munito di sistema di filtrazione. Il sistema di chiusura, , le cuciture, le giunzioni e gli assemblaggi devono soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione. Consentono di effettuare la doccia decontaminante”. Norme tecniche: EN 340, EN 14126:2006 e EN 14605.

 

 

Regione Lombardia – Nota n. 4975 del 12 febbraio 2015 – Indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario – Protocollo H1.2015.0004975.

 

RTM

 

 

Tratto da: puntosicuro.it

 

 

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

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