Indicazioni sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI riportati nel nuovo Regolamento (UE) 2016/425. Focus sui requisiti dei DPI per la protezione dal rischio rumore e per la prevenzione dal rischio annegamento.
Strasburgo, 5 Ago – Il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE e che si applicherà – con alcune eccezioni – dal 21 aprile 2018 (è in questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE), riporta nell’allegato II i requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI.
In precedenti articoli abbiamo presentato i requisiti generali, i requisiti supplementari comuni a varie tipologie di DPI e alcuni requisiti supplementari specifici per i dispositivi di protezione individualedestinati alla protezione da impatto meccanico, da lesioni meccaniche e dalla compressione statica di una parte del corpo.
Ci soffermiamo oggi sui requisiti supplementari per i DPI destinati alla prevenzione dal rischio di annegamento e alla protezione dal rischio rumore, sempre con riferimento a quanto riportato nell’Allegato II del nuovo regolamento.
Partiamo dalla “protezione dagli effetti nefasti del rumore”.
Si indica brevemente che i DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore “devono essere in grado di attenuare il rumore, in modo che l’esposizione dell’utilizzatore non superi i valori limite” fissati nella direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”.
Ciascun esemplare di DPI destinato alla protezione dal rischio rumore deve inoltre “avere un’etichetta recante il livello di riduzione acustica fornito dallo stesso. Laddove non sia possibile apporre l’etichetta al DPI, essa deve essere apposta sull’imballaggio”.
Veniamo invece alla “protezione contro i liquidi”, ad esempio con riferimento agli annegamenti che, come abbiamo visto in un articolo di presentazione di un nuovo documento Inail sugli impianti natatori, sono un fenomeno a bassa incidenza ma ad elevata letalità.
Riprendiamo dall’allegato le indicazioni relative alla “prevenzione degli annegamenti”:
– i DPI destinati a prevenire gli annegamenti “devono poter far risalire in superficie, il più presto possibile e senza nuocere alla sua salute, l’utilizzatore eventualmente privo di forze o di conoscenza, immerso in un ambiente liquido, e tenerlo a galla in una posizione che gli consenta di respirare in attesa dei soccorsi”;
– i DPI possono avere una galleggiabilità intrinseca totale o parziale o ottenuta gonfiandoli con un gas, liberato automaticamente o manualmente, o gonfiandoli con il fiato”.
Si indica poi che nelle condizioni prevedibili di impiego:
- a) “i DPI devono poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al funzionamento, agli effetti dell’impatto con l’ambiente liquido e ai fattori ambientali inerenti a tale ambiente;
- b) i DPI gonfiabili devono potersi gonfiare rapidamente e completamente”.
Infine, qualora particolari condizioni prevedibili di impiego lo esigano, alcuni tipi di DPI devono “soddisfare una o più dei seguenti requisiti complementari:
- a) devono essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di un dispositivo di segnalazione luminosa o sonora;
- b) devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e di imbracatura del corpo che consenta di estrarre l’utilizzatore dall’ambiente liquido;
- c) devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell’attività che espone l’utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio di caduta o che ne richiede l’immersione in ambiente liquido”.
L’allegato si sofferma anche sui sostegni alla galleggiabilità.
Infatti un indumento destinato ad “assicurare un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell’impiego prevedibile, deve essere sicuro da portare e deve dare un sostegno positivo nell’ambiente liquido. Nelle condizioni prevedibili di impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell’utilizzatore e deve consentirgli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone”.
Concludiamo con un breve riferimento ad altri DPI che hanno a che fare con l’acqua: leattrezzature per immersione.
L’allegato indica che il dispositivo per la respirazione “deve consentire di fornire all’utilizzatore una miscela gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili di impiego e tenuto conto, segnatamente, della profondità massima di immersione”.
Inoltre, qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano, “le attrezzature per immersione devono comprendere:
- a) una muta che protegga l’utilizzatore dal freddo” (si rimanda a quanto indicato nell’allegato sulla “protezione dal freddo”) “e/o dalla pressione risultante dallaprofondità di immersione” (si rimanda a quanto già indicato dal regolamento sulla “compressione statica” del corpo);
- b) “un dispositivo d’allarme destinato ad avvertire in tempo utile l’utilizzatore dell’imminente interruzione dell’erogazione della miscela gassosa respirabile”;
- c) “un dispositivo di salvataggio che consenta all’utilizzatore di risalire in superficie” (si rimanda a quanto già detto sulla prevenzione degli annegamenti).
Riguardo al precedente punto b) ricordiamo quanto già riportato dall’allegato sui requisiti per i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose: se il DPI è dotato di un “dispositivo di allarme che scatta in assenza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo di allarme deve essere progettato e posizionato in modo da essere avvertito dall’utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego”.
Segnaliamo, infine, che l’allegato II si sofferma anche sui requisiti per la protezione da diversi altri rischi: impatti, cadute, compressione statica, calore, freddo, elettricità, radiazioni, agenti chimici e biologici.
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Fonte: puntosicuro.it