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Interpello: la formazione degli addetti al soccorso stradale

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito relativo all’applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi. È obbligatoria la formazione?
 

Roma, 9 Nov –  Sono diversi i quesiti e le richieste di chiarimenti inviati in questi anni alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, in relazione al Decreto interministeriale 4 marzo 2013 contenente i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Quesiti che hanno, ad esempio, riguardato la figura del Coordinatore per la Sicurezza ( Interpello n. 1/2015 del 24 giugno 2015) o il secondo allegato del decreto e i corsi di aggiornamento per gli operatori ( Interpello n. 15/2014 dell’11 luglio 2014).

 

Anche in un recente interpello pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro viene fornita una risposta ad un quesito, su questo decreto, inviato alla Commissione dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ( CNA).

 

 

 

Si tratta dell’Interpello n. 17/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo all’applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi”.

 

Il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzi per attività di soccorso stradale è obbligato a frequentare il corso di formazione professionale previsto dal decreto del 4 marzo 2013?

 

Presentiamo il quesito inviato alla Commissione.

 

L’interpello indica che la Confederazione CNA ha avanzato un quesito “in merito alla possibilità di ‘fondatamente ritenere che il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzi, in attività di soccorso stradale, non rientri nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e quindi non sia obbligato a frequentare il corso di formazione professionale, così come previsto dallo stesso Decreto’.

 

Dopo aver ricordato che il decreto interministeriale è un decreto attuativo del D.Lgs. 81/2008, con riferimento a quanto indicato dall’articolo 161, comma 2-bis, la Commissione fa alcune premesse normative.

 

Viene citato, ad esempio, l’articolo 1 del Decreto interministeriale del 4 marzo 2013:

 

Articolo 1 – Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto interministeriale individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L’applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve.

 

Riportiamo, a questo proposito, il punto 2 del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

Nel disciplinare si indica in particolare che ‘sulle strade possono presentarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la generica dizione ‘cantieri’ si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate)’. E per ‘salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti; guidarli; convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale’.

 

L’interpello cita poi l’articolo 3 del decreto del 4 marzo 2013 che fa riferimento anche all’articolo 2 relativo alle procedure di apposizione della segnaletica stradale:

 

Articolo 3 – Informazione e formazione

1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono individuati nell’allegato II.

 

Ricordiamo che l’Allegato II contiene lo “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”.

 

Infine, fatte queste premesse, la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni.

 

Secondo la Commissione “l’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche alla luce dell’esplicito richiamo alle situazioni incidentali all’interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.

 

E pertanto, a giudizio della Commissione, i “lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013”.

 

 

Commissione per gli interpelli – Interpello n. 17/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito della CNA – Prot. n. 19852 – art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi.

 

 

Tiziano Menduto

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte:  puntosicuro.it