Un intervento presenta l’impianto del nuovo Accordo del 7 luglio 2016 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Focus sulle fonti normative, sui titoli di studio per l’esonero dai corsi, sui requisiti dei docenti e sulle attestazioni.
Bari, 17 Nov – Sicuramente una delle novità normative più rilevanti del 2016 è rappresentato dal nuovo “ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, approvato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni. Un accordo che deve la sua rilevanza anche alle modifiche che riguardano anche i percorsi formativi di altri protagonisti, oltre a RSPP e ASPP, della sicurezza aziendale.
In attesa di sapere quali potrebbero essere le future precisazioni/modifiche dell’accordo, parzialmente anticipate in una recente nostra intervista a Donato Lombardi, una delle persone che ha coordinato il lavoro di revisione del precedente accordo del 2006, è bene riepilogare le novità dell’accordo e approfondire anche alcuni aspetti meno conosciuti.
Per farlo facciamo riferimento ad un convegno organizzato dal sito porreca.it, con la collaborazione di Aias e Consorzio Silea Isforp, sul tema “Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecnico-normativo”. Convegno che si è tenuto a Bari il 12 settembre 2016 e che ha presentato un aggiornamento tecnico-normativo in particolare su tre temi: le innovazioni introdotte in materia di formazione degli operatori di sicurezza, gli appalti pubblici e le novità in materia antincendio.
Ci soffermiamo oggi in particolare sull’intervento – a cura dell’Ing. Gerardo Porreca, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e collaboratore da molti anni del nostro giornale – dal titolo “L’impianto del nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Rimandando ad un prossimo articolo l’analisi delle “disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (contenute nel Punto 12 dell’Accordo), presentiamo oggi alcuni aspetti e alcune novità relative alla formazione degli RSPP e ASPP.
L’intervento si sofferma su fonti e precedenti normativi, a partire, ad esempio dal D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs. 195/2003, passando per i due accordi del 2006 (abrogati dal nuovo Accordo):
– Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome attuativo del D. Lgs. n. 195/2003 integrativo del D. Lgs. n. 626/1994 sulla formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (l’Accordo del 26 gennaio 2006);
– Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome contenente le linee guida interpretative dell’Accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26/1/2006. E si ricorda che il Punto 2.7 (Sperimentazione) dell’Accordo del 26 gennaio 2006 in cui si indicava che “in considerazione del processo molto impegnativo di formazione specialistica” si conveniva che le Regioni, in sede di autocoordinamento, avviassero una sperimentazione che consentisse di testare il nuovo impianto informativo per gli eventuali adeguamenti in sede Conferenza Stato-Regioni. Una sperimentazione che avrebbe avuto durata biennale.
Sono poi passati diversi anni, si è arrivati al Decreto legislativo 81/2008 – di cui Porreca riporta i vari punti che fanno riferimento alla formazione RSPP/ASPP e agli accordi Stato-Regioni – e si è ravvisata la “necessità di procedere ad una revisione dell’Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26/1/2006 in quanto non più coerente con:
– il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
– gli Accordi sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori del 21/12/2011;
– l’Accordo sull’uso delle particolari attrezzature di lavoro del 22/2/2012”.
Entriamo nel dettaglio di alcuni punti del nuovo Accordo del 7 luglio 2016 entrato in vigore il 3 settembre 2016.
L’intervento si sofferma, ad esempio, sui titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione (Punto 1 dell’Accordo) e ricorda che già l’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 sui requisiti professionali degli RSPP e ASPP al comma 5 riporta “l’elenco delle lauree i cui possessori sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B dell’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 fermo restando che gli stessi per svolgere l’attività di RSPP devono comunque frequentare il modulo C”. E nell’ultimo periodo del comma 5 si indica che ‘ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni’.
E in attuazione di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5, si riportano le “ulteriori lauree che esonerano dalla frequenza dei moduli A e B:
– laurea magistrale conseguita in una delle seguenti Classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35 di cui al decreto del MIUR del 16 marzo 2007,
– laurea specialistica conseguita nelle seguenti Classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del MIUR del 28 novembre 2000,
– laurea magistrale conseguita nella Classe LM/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del 8 gennaio 2009,
– laurea conseguita nella Classe L/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del 19 febbraio 2009,
– laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
E costituiscono altresì titolo di esonero dalla frequenza dei Corsi (moduli A-B-C) previsti nell’Accordo del 7/7/2016:
– “il possesso di un Certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell’Accordo del 7/7/2016;
– il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso Universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti nell’Accordo del 7/7/2016”.
Ricordiamo che nell’Accordo è presente un “elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008”.
La relazione si sofferma anche sull’individuazione dei soggetti formatori e il sistema di accreditamento (Punto 2) e riporta le novità relative ai requisiti dei docenti (punto 3).
Infatti ora i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, decreto emanato in attuazione dell‘articolo 6 comma 8 lettera m-bis del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre (Punto 4) per ciascun corso il soggetto formatore dovrà:
- a) “indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
- b) indicare i nominativi dei docenti;
- c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento”.
Non ci soffermiamo sul punto centrale dell’Accordo, più volte affrontato nei nostri articoli, relativo all’articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo, cioè alle novità dei tre moduli A, B e C, né sul riconoscimento della formazione pregressa e sull’aggiornamento (Punto 9 e 10).
Invece ricordiamo il Punto 11 relativo alle attestazioni.
Si indica che gli attestati “vengono rilasciati dai soggetti formatori che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso”. E gli attestati “devono prevedere i seguenti elementi minimi:
- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B e necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore”.
Inoltre le Regioni e Province autonome “riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il ‘Fascicolo del corso’ contenente:
– dati anagrafici del partecipante;
– registro del corso recante un elenco dei partecipanti (con firme), il nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, i contenuti, l’ora di inizio e di fine, la documentazione relativa alla verifica di apprendimento”.
Ricordando che torneremo sull’intervento di Porreca con un secondo articolo dedicato alle modifiche dei percorsi formativi di altri “attori” della sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori, concludiamo segnalando le disposizioni transitorie dell’ Accordo del 7 luglio 2016.
Si indica che “in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo del 7/7/2016 (e cioè entro il 3/9/2017), possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26/1/2006”.
“ L’impianto del nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, a cura dell’Ing. Gerardo Porreca, esperto in materia di salute e sicurezza e Amministratore del sito porreca.it, intervento al convegno “Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecnico-normativo” (formato PDF, 777 kB).
Link alla registrazione video del convegno.
Tiziano Menduto
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Fonte: puntosicuro.it