È stato definito il piano nazionale delle ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti coinvolti in spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Il sistema di raccolta dati, il contenuto delle ispezioni e il decreto del 22 dicembre 2016.
Con un regolamento, è stato definito il piano nazionale delle ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti coinvolti in spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Queste ispezioni, previste in un numero minimo di 100/anno, saranno concentrate sulle spedizioni, in ingresso o in uscita del territorio italiano, riguardanti le tipologie di rifiuti riportate nell’allegato I al regolamento.
Sistema informatico di raccolta dati
Per pianificare ed organizzare queste verifiche, presso il Ministero dell’Ambiente verrà istituita una banca dati informatica, a cui potranno accedere tutte le autorità e gli organi di controllo interessati.
In particolare segnaliamo che per ogni spedizione di rifiuti, l’autorità competente aprirà un’apposita scheda in questa banca dati.
In ogni scheda i notificatori/destinatari della spedizione dovranno rispettivamente indicare:
Notificatori:
– Almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del viaggio, la data effettiva di spedizione;
– Al momento della partenza: quantità di rifiuti spedita, targhe degli automezzi (per viaggi su strada) o dati identificativi dei container trasportati;
– Effettuare il download del documento di movimento compilato e firmato;
Destinatari:
– Data di ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto;
– Data di recupero/smaltimento non intermedio effettuato nell’impianto;
– Effettuare il download del documento di movimento, quando ne è terminata la compilazione.
Sul sito web del Ministero dell’Ambiente verrà pubblicato un apposito manuale per l’utilizzo di questo sistema informatico.
Contenuti delle ispezioni
Le ispezioni effettuate presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti devono riguardare almeno la sussistenza e la validità della documentazione autorizzatoria dell’attività di gestione rifiuti, l’idoneità dei siti e degli impianti di gestione dei rifiuti.
Queste ispezioni dovrebbero essere coordinate con quelle previste dalle normative riguardanti l’ autorizzazione integrata ambientale, la prevenzione del rischio d’incidenti rilevanti o l’autorizzazione/comunicazione per l’attività di trattamento rifiuti.
Le ispezioni riguardanti le spedizioni di rifiuti dovranno verificare la documentazione di accompagnamento alla spedizione, il contenuto dei carichi trasportati, l’integrità degli imballaggi, l’accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione e la verifica dell’iscrizione del trasportatore all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Riferimenti normativi: Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016
Interpreta©
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Fonte: puntosicuro.it