Un decreto della Regione Lombardia ha approvato le linee di indirizzo sulla consultazione del RLS nella valutazione e gestione del rischio stress in ambiente di lavoro. Cosa significa consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Milano, 16 Feb – Riguardo al rischio stress lavoro correlato verso la fine del 2010 la Commissione consultiva permanente ha proposto un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio.Ma l’obbligo di valutazione ha colto impreparate “sia tecnicamente che culturalmente le aziende circa un rischio lavorativo tra i più complessi e multifattoriali” e relativamente al quale “i numerosi strumenti o metodi di indagine esistenti nell’ampia produzione scientifica a disposizione non esauriscono o non sono idonei a dare risposta univoca ed esaustiva alle molteplicità di aspetti che in esso convivono”.
E nella logica di un miglioramento progressivo con riferimento alle indicazioni normative (Dlgs 81/2008 art. 28 bis, Accordo Europeo/Accordo Interconfederale, Indicazioni della Commissione Consultiva in materia di rischio stress), la Regione Lombardia ha elaborato un documento che sottolinea come un “buon percorso” (good-practice) di miglioramento possa essere imperniato in una maggiore partecipazione e coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito della valutazione aziendale del rischio stress lavoro-correlato.
Infatti in Regione Lombardia con Decreto n. 6298 del 04 luglio 2016 inerente “La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato” – per errore, nella prima versione del decreto si faceva riferimento al “responsabile dei lavoratori per la sicurezza” – è stato approvato il documento “La consultazione del RLS nella Valutazione e Gestione del rischio stress in ambiente di lavoro: perché e come. Informazioni e consigli per una buona partecipazione al processo di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato”, allegato al decreto 6298/2016.
Questa nuova Linea di Indirizzo – promossa, redatta e condivisa dal Laboratorio Regionale “Stress lavoro-correlato” – ribadisce alcune indicazioni di miglioramento date dal Documento pubblicato dalla Regione Lombardia con Decreto 10611/2011 “Valutazione del rischio Stress lavoro-correlato – Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati” e richiama, in relazione a good-practice valutative, due criteri qualificanti che coinvolgono il ruolo degli RLS/RLST:
– “che il percorso sia imperniato sulla partecipazione effettiva dei lavoratori attraverso un processo di coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, che devono essere consultati fin dalle fasi iniziali dell’intervento. Per le piccole imprese < 20 dipendenti, ove è ricorrente la figura del RLST tale coinvolgimento potrà realizzarsi, oltre che in sede di riunione periodica secondo le modalità previste dal DLgs 81/08, anche a conclusione della Valutazione Preliminare, condividendone i risultati, le azioni di miglioramento da intraprendere lungo tutto l’arco dei successivi step di monitoraggio;
– la necessità di garantire sempre e comunque la centralità degli attori interni della prevenzione (DL, RSPP, Medico competente, RLS) anche nel caso che il ‘metodo’ venga importato dall’esterno”.
Con il documento approvato si intende dunque “approfondire la tematica del ruolo degli RLS nell’ambito della valutazione aziendale del rischio stress lavoro-correlato” e diffondere “l’adozione di azioni orientate al miglioramento”.
Infatti si sottolinea che la consultazione degli RLS è “spesso un elemento non pienamente valorizzato nei percorsi di valutazione del rischio ed è per questo che si è ritenuto utile tornare a riflettere sulle ragioni e le modalità di attuazione di tale consultazione, ed approfondire i possibili spazi di miglioramento”.
La finalità, anche in relazione a quanto riportato nell’accordo interconfederale 9 giugno 2008, di recepimento dell’accordo quadro europeo del’8 ottobre 2004, è di ‘accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti’ con l’obiettivo di ‘offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato’.
Rimandando ad un futuro approfondimento del giornale sul ruolo degli RSL nel rischio stress, ci soffermiamo oggi sulla risposta ad una domanda apparentemente semplice: cosa significa consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Nelle linee di indirizzo regionali si segnala che se all’interno del D.Lgs. 81/2008 molti articoli trattano della consultazione del RLS, tuttavia “non vengono mai definite le modalità con cui tale consultazione deve avvenire”. In questo senso “consultare” viene “a volte interpretato come documentare o informare, altre volte come co-decidere”.
Tuttavia occorre chiarire che “consultazione non equivale e non significa solamente informare, cioè dare/ricevere notizie, né tanto meno ‘decidere insieme’; infatti il datore di lavoro o dirigente che consulta l’RLS lo fa per raccogliere notizie e informazioni che gli serviranno per poi assumere autonomamente le proprie decisioni e responsabilità”.
Dunque l’attività di consultazione è “espressione di quella collaborazione tra due soggetti: uno che deve decidere (e ha quindi la necessità di cercare e raccogliere tutte quelle conoscenze che gli possono essere utili per prendere la decisione migliore) e l’altro, il cui comportamento orienta/aiuta il primo a prendere le decisioni più razionali ed adeguate dal punto di vista preventivo”. In sostanza consultare “non significa comunicare decisioni già assunte o far firmare verbali di presa visione dei documenti di valutazione; consultare significa ‘fare domande finalizzate ad acquisire notizie e conoscenze al fine di prendere la decisione più affidabile possibile’. Essere consultati significa dare il proprio apporto in qualità di rappresentante dei lavoratori fornendo al datore di lavoro elementi di conoscenza sul vissuto/percepito dai lavoratori”.
In definitiva il coinvolgimento dei lavoratori e/o del RLS è finalizzato, nel rispetto dei reciproci ruoli, “all’acquisizione da parte del datore di lavoro di ulteriori elementi per una più completa ricognizione dei fattori di contenuto e contesto, in quanto fattori oggettivi, ma che comprendono anche il percepito dei lavoratori, rispetto ai dati acquisiti autonomamente dal datore di lavoro medesimo, con la collaborazione dei diversi soggetti aziendali ordinariamente coinvolti nella valutazione”.
E, con riferimento a quanto stabilito dalla Commissione consultiva, trattandosi di fase intermedia, temporalmente e funzionalmente interna al processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, “il datore di lavoro non potrà adeguatamente concludere il proprio compito di valutazione c.d. preliminare senza aver sentito, su quegli specifici profili, la ‘voce’ dei lavoratori – RLS/RLST”.
Si capisce – conclude la risposta alla domanda sul significato di “consultazione” – perché, “in una valutazione tanto delicata e dai contorni non meccanicistici quale è quella sullo stress lavoro-correlato, è fondamentale poter disporre di quante più informazioni e conoscenze possibili dall’intero ‘sistema lavoro’ che ricomprende l’intero sistema di prevenzione e sicurezza aziendale (DL, RSPP, RLS/RLST e Medico Competente), i lavoratori e l’ambiente di lavoro (strutturale ed organizzativo). Il tutto con lo scopo, se possibile, di rendere espliciti gli interventi organizzativi tesi al miglioramento e al benessere in azienda”.
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Tiziano Menduto
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Fonte: puntosicuro.it