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Decreto milleproroghe: proroghe su formazione, antincendio e SINP

Alcune delle proroghe contenute nel nuovo Decreto Legge 244/2016 come modificato dalla legge di conversione. L’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è ora differita al 31 dicembre 2017.
 

Roma, 7 Mar – Approvata il 23 febbraio 2017, la legge del 27 febbraio 2017 n. 19 – relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (cosiddetto decreto milleproroghe) – è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2017. E il testo è entrato in vigore il 1° marzo 2017.

 

PuntoSicuro nelle scorse settimane aveva già affrontato una prima presentazione delle proroghe in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a quelle relative all’adeguamento della normativa antincendio nelle scuole, negli asili nido e nelle strutture ricettive alberghiere.

 

Riprendiamo oggi a mostrare alcune delle proroghe più significative, partendo tuttavia da una nuova proroga, contenuta nella legge di conversione e non nel decreto legge originario. Una proroga presente nel comma 2-ter aggiunto, dalla legge di conversione, all’articolo 3 del testo del decreto legge.

 

Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244

 

Art. 3 – Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

 

(…)

2-ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche’ le modalita’ per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita’ della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e’ differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.

(…)

 

Con il comma 2-ter è stata di nuovo ulteriormente prorogata, come era avvenuto con il “decreto del fare”, l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, che è ora differita al 31 dicembre 2017. E si indica che i corsi di aggiornamento devono essere effettuati entro dodici mesi da tale data (entro il 31 dicembre 2018).

 

Riguardo al tema dell’abilitazione per le macchine agricole rimandiamo ai precedenti articoli di PuntoSicuro che ne hanno parlato in passato con riferimento, ad esempio, all’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e a varie circolari ministeriali, come la Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013.

 

Torniamo al milleproroghe 2017 e alla conferma di una modifica, già apportata dal Decreto Legge, al D.Lgs. 81/2008:

 

Art. 3 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

 

(…)

2. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».

(…)

 

Con questa modifica fino ai 12 mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (prima erano 6 mesi).

 

Correlata alla precedente la nuova modifica del D.Lgs. 81/2008 che fa riferimento al contenuto del comma 1-bis, dell’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Testo Unico.

 

Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244

 

Art. 3 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

 

(…)

3-bis. All’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “termine di sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “termine di dodici mesi”.

(…)

 

L’articolo 18, comma 1-bis, del Testo Unico – che fa riferimento alla comunicazione in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 – diventa dunque così:

 

D.Lgs. 81/2008

 

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(…)

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.

 

Concludiamo l’articolo presentando alcune altre proroghe, che avevamo presentato in precedenti articoli di PuntoSicuro

 

Una modifica del milleproroghe riguarda l’adeguamento della normativa antincendio nelle scuole: con la proroga l’adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola è possibile entro il 31 dicembre 2017 (e non più entro il 31 dicembre 2016).

 

Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244

 

Art. 4 – Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

 

1. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.

2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e’ stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1;

(…)

 

A questa proroga si è aggiunta la proroga in materia antincendio relativa agli asili nido (comma 2-bis, articolo 4 del testo coordinato) e per le strutture ricettive alberghiere aventi oltre venticinque posti letto ed esistenti alla data dell’11 maggio 1994 (comma 11-sexies, articolo 5 del testo coordinato).

 

 

Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244

 

Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno

(…)

11-sexies. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

 

 

Legge 27 febbraio 2017, n. 19 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.

 

Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19.

 

Decreto legge 30 dicembre 2016 n.244 – Proroga e definizione di termini

 

 

 

Tiziano Menduto

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte: puntosicuro.it

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