La manomissione del cronotachigrafo o del limatore di velocità sul mezzo aziendale oltre a integrare la violazione dell’art.179 del codice stradale costituisce anche omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art.437 cp. Di G.Porreca.
Si è espressa la Corte di Cassazione in questa sentenza, con riferimento ad un caso di installazione su di un mezzo aziendale di un dispositivo volto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore di velocità, sul rapporto esistente fra l’art. 437 del codice penale e l’art. 179 del codice della strada nonché sull’applicazione o meno nel caso stesso del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689/1981 secondo il quale, in caso di concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, trova applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra. Esclusa l’applicabilità nel caso in esame del principio di specialità, la Corte suprema ha sostenuto che la manomissione di un cronotachigrafo o del limatore di velocità su di un mezzo aziendale oltre ad integrare la violazione dell’art. 179 del codice della strada costituisce anche omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 c.p..
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 425 cod. proc. pen., il non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti del titolare di un’azienda in relazione al delitto di cui all’art. 437 del codice penale, ritenendo che l’installazione di un dispositivo atto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore di velocità su di mezzo aziendale sia sanzionata in via amministrativa dall’art. 179 del codice della strada.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello ha chiesto alla Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza adducendo come motivazione una erronea ritenuta applicazione della norma amministrativa anche al titolare dell’impresa proprietaria del veicolo sul quale è stato rinvenuto il dispositivo, mentre la disposizione citata sarebbe applicabile unicamente al conducente del veicolo, persona diversa dall’imputato. Il difensore dell’imputato, da parte sua, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto l’assoluzione dell’assistito sulla base della considerazione che lo stesso non ha mai rivestito la carica di legale rappresentante dell’impresa titolare dell’automezzo.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. La stessa ha messo in evidenza che la questione di cui è stata investita riguardava il rapporto esistente fra l’art. 437 del codice penale e l’art. 179 del codice della strada e l’applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981, secondo il quale in caso di concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le diverse fattispecie astratte (Sezioni Unite n. 1963 del 28/102010, PG in proc. di Lorenzo, RV. 248722).
Nel caso in esame, ha così proseguito la suprema Corte, è stato contestato all’imputato, quale titolare della ditta, di avere posto in pericolo, mediante l’indicata alterazione, la sicurezza dei lavoratori (il conducente del veicolo), tanto da far sussistere il requisito richiesto dalla norma incriminatrice. Secondo la stessa il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è un delitto doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione in conseguenza della condotta di rimozione o di commissione del disastro o dell’infortunio che costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 437 comma secondo del codice penale, una circostanza aggravante. A ciò, ha precisato la Sez. I, c’è da aggiungere che il reato del codice penale è punito esclusivamente a titolo di dolo mentre la fattispecie del codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa.
I destinatari e le condotte delle due disposizioni, ha fatto notare altresì la suprema Corte, sono diversi, in quanto l’art. 437 del codice penale punisce chi “omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”, mentre l’art. 179 del codice della strada solo chi “circola” o “il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto… che mette in circolazione” un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con “cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante”, punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale.
Secondo la Sez. I, inoltre, la violazione del codice della strada in esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al “cronotachigrafo”, mentre la norma del codice penale parla più genericamente di “impianti, apparecchi o segnali”, rispetto al delitto di cui all’art. 437 del codice penale. per cui la stessa ha ritenuto applicabili nel caso in esame entrambe le norme. Le finalità di tutela dell’art. 437 del codice penale, infatti, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, così da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’art. 179 del codice della strada e da ravvisare al più una mera interferenza.
Ne consegue, ha così concluso la suprema Corte, che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981 e avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all’art. 179 del codice della strada, dichiarando conseguentemente “non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi a diverso magistrato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di provenienza perché proceda a nuovo giudizio.
Gerardo Porreca
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Fonte: puntosicuro.it