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Protezione contro i fulmini: normativa e valutazione del rischio

Un documento sulla valutazione del rischio di fulminazione e sulle verifiche degli impianti di protezione si sofferma sull’evoluzione della normativa tecnica. I contenuti e le novità delle linee guida CEI 81-29 e CEI 81-30.
 

Roma, 12 Giu – Nel recente documento Inail “ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Valutazione del rischio e verifiche”, non solo si sottolinea la di valutare i rischi di fulminazione negli ambienti lavorativi e di verificare e controllate periodicamente il sistema di protezione dai fulmini (LPS – lightning protection system), ma si racconta anche la continua evoluzione della normativa.

Evoluzione e novità che, come indicato nel documento, possono avere “un certo impatto sugli adempimenti per essere in regola”. Ad esempio con riferimento a:

– “abrogazione della guida CEI 81-3;

– emissione delle guide CEI 81-29 “Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305” e CEI 81-30 “Protezione contro i fulmini – Reti di localizzazione fulmini (LLS) – Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG di cui alla Norma CEI EN 62305-2”. E quest’ultima guida nazionale “sarà presto sostituita dalla norma armonizzata EN 62858:2015 ‘Lightning density based on lightning location systems – General principles’)”.

 

 

Per raccontare più nel dettaglio questa evoluzione il documento – prodotto dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’ Inail – presenta la storia delle norme tecniche per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Il documento parte dalla storia “non recente” – con riferimento ad esempio alla prima edizione della norma CEI 81-1 “Protezione di strutture contro i fulmini” del 1984 e alla prima edizione della serie normativa EN 62305 nel 2006 – fino ad arrivare alla storia di questi ultimi anni.

 

Si ricorda, ad esempio, che nel febbraio 2013 “entrò in vigore la CEI 81-2 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini”, indirizzata principalmente ai professionisti del settore verifiche su impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”, dove sono descritte – “riprendendo e rielaborando quanto già contenuto nella CEI 81-10/3 (EN 62305-3)” – “le attività necessarie per effettuare verifiche”.

Successivamente il CEI pubblicò la seconda edizione della norma CEI 81-10 (EN 62305), che “fu integrata dal Comitato Nazionale 81 con molteplici note di chiarimento”.

E nel luglio 2013 fu pubblicata la CEI 81-28 dal titolo “Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici” con lo scopo di indicare “quando, dove e come sono necessarie misure di protezione per la protezione dei campi fotovoltaici sia connessi alla rete elettrica del distributore (con esclusione dei campi stand-alone), sia installati su edifici (su coperture, facciate, parapetti, frangisole, ecc.) sia su serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche e strutture temporanee”.

Tuttavia, “per ragioni legate a regole CENELEC”, nel novembre del 2013 “furono eliminate le note di chiarimento della norma CEI 81-10 (EN 62305) introdotte dal Comitato Nazionale 81 con l’emissione di quattro fascicoli Errata Corrige (EC)”.

Arriviamo al febbraio 2014 in cui furono emesse contemporaneamente la guida CEI 81-29 dal titolo “Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305” e la guida CEI 81-30 “Protezione contro i fulmini – Reti di localizzazione fulmini (LLS) – Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG”.

 

Il documento si sofferma ad esempio sui contenuti e novità introdotte dalla CEI 81-29 che fornisce “informazioni supplementari per il corretto utilizzo in ambito nazionale delle Norme CEI 81-10 (EN 62305)” in particolare con l’ausilio di:

– note esplicative ai corrispondenti articoli della Norma Europea;

– informazioni supplementari su specifici argomenti non completamente sviluppati dalla Norma Europea.

In particolare il documento si sofferma su questi aspetti:

– Nodo [art. 3.1.25, CEI 81-10/2 (EN 62305-2)];

– Tensione indotta [Art. A.5, CEI 81-10/4 (EN 62305-4)];

– Densità di fulmini a terra [art. A.1, CEI 81-10/2 (EN 62305-2)];

– Punto caldo [art. 5.2.5, CEI 81-10/3 (EN 62305-3)];

– Frequenza di danno e perdite economiche [CEI 81-10/2 (EN 62305-2)];

– Perdita di vite umane [Tab. C2, CEI 81-10/2 (EN 62305-2)].

 

Ad esempio riguardo alla “Frequenza di danno e perdite economiche” si indica che la frequenza di danno tollerabile è un “parametro che permette di semplificare la valutazione del rischio di perdita economica”.

Nella guida CEI 81-29 è indicato che “la necessità della protezione contro il fulmine per ridurre il rischio di perdita di valore economico R4 andrebbe valutata in base al rapporto fra il costo delle misure di protezione e il beneficio economico ottenuto con la loro adozione. I danni dovuti ai fulmini possono rappresentare un’importante perdita economica nei paesi industrializzati, soprattutto in assenza di adeguate misure di protezione correttamente installate. Non sempre, in fase di valutazione del rischio, è possibile riuscire a quantificare il valore economico delle perdite, con o senza misure di protezione. In tal caso, la guida CEI 81-29 introduce la frequenza di danno per decidere la convenienza e l’adeguatezza delle misure di protezione da adottare”. Nel documento sono fornite alcune indicazioni per il calcolo della frequenza di danno F.

E riguardo alla “Perdita di vite umane” [Tab. C2, CEI 81-10/2 (EN 62305-2)] si ricorda che i dati statistici disponibili nei paesi industrializzati “indicano che il rischio R1 presente nelle strutture è in genere molto minore di quello valutabile con i valori di perdite suggeriti dalla norma CEI 81-10/2 (EN 62305-2)”.

 

Il documento si sofferma poi sui contenuti e novità introdotte dalla CEI 81-30.

 

Si indica che la densità media di fulmini a terra per km2 per anno, NG, è, “generalmente considerata il principale indicatore dell’attività temporalesca ed è, come noto, alla base della valutazione del rischio fulmini. Negli ultimi decenni questa è stata stimata sulla base di rilievi strumentali, effettuati prima con i contatori di fulmine (LFC) e poi, in epoca recente con reti di rilevamento e di localizzazione ormai diffuse nei principali Paesi industrializzati”.

E scopo della CEI 81-30 è quindi quello di individuare, in assenza di normativa internazionale, le caratteristiche delle reti LLS, citate nella norma CEI 81-10/2 (EN 62305-2), affinché i dati ottenuti da queste reti potessero essere utilizzate nell’analisi del rischio prevista nella citata CEI 81-10/2 (EN 62305-2)”.

 

Si ricorda poi che “è stata abrogata (maggio del 2014) la storica CEI 81-3 “Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico”; obbligando di fatto tutti i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 293 del D.lgs. 81/2008, ad una revisione delle valutazioni del rischio fatte, anche se aggiornate all’ultima edizione (la seconda) della CEI EN 62305”.

E si osserva che con l’abrogazione della norma CEI 81-3 “il valore di NG (già Nt) è passato dall’essere un dato avente valenza normativa ad un dato senza alcuna valenza normativa; determinando, cosa non da poco, che la responsabilità dello stesso grava unicamente sul tecnico che lo assume”. E, come indicato in premessa, tale guida sarà sostituita dalla “norma armonizzata EN 62858:2015”.

 

Ricordiamo. in conclusione, che il documento Inail – che vi invitiamo a leggere integralmente – riporta alcuni commenti sulla scelta di abrogare, anziché aggiornare, la norma CEI 81-3.

 

 

 

Inail, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Valutazione del rischio e verifiche”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo, Maria Teresa Settino con la collaborazione di Raffaella Razzano, edizione 2016 (formato PDF, 616 kB).

 

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RTM

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte: puntosicuro.it