12/06/2017
Approvati, in via preliminare, nel Consiglio dei Ministri del 9 giugno (n. 33) due decreti che attuano due direttive in materia di sicurezza sul lavoro.
La sicurezza degli impianti nucleari
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo in materia di sicurezza degli impianti nucleari, in attuazione della delega di cui alla legge di delegazione europea 2014.
Il decreto dà attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
La direttiva stabilisce gli obiettivi di sicurezza da perseguire nelle diverse fasi di vita degli impianti, compresa la disattivazione, nonché le misure dirette a conseguire tali obiettivi. Inoltre, si razionalizzano le procedure autorizzative e di controllo, si rafforza il ruolo e i mezzi a disposizione dell’autorità di regolamentazione nucleare, si disciplina la comunicazione delle informazioni e la trasparenza delle decisioni, nonché i meccanismi di monitoraggio e verifica delle misure applicate, anche attraverso appositi strumenti di scambio di esperienze tra gli Stati membri.
L’equipaggiamento marittimo
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato, anche questo in via preliminare, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che attua la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo.
Il nuovo decreto dà attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
L’obiettivo principale della direttiva è di assicurare che l’equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dalle normative internazionali, comprese le pertinenti norme di prova, e che l’equipaggiamento stesso possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere sistemato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro.
Si prevede quindi che gli operatori economici siano responsabili della conformità dell’equipaggiamento marittimo in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici disciplinati e una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
Allo scopo di rafforzare ulteriormente la sicurezza in ambito marittimo, il nuovo assetto normativo istituisce infine l’Autorità di vigilanza sul mercato che si occupa, in maniera strutturata e permanente, secondo specifiche procedure e anche attraverso l’effettuazione di prove di laboratorio, dei rischi derivanti dagli equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato e a bordo dei navigli europei.
Fonte: http://tecnici24.ilsole24ore.com