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Campi elettromagnetici: l’impatto del decreto 159/2016 sulle aziende

Il 2 settembre 2016 è, entrato in vigore, con il consueto ritardo dei nostri recepimenti della normativa europea, il Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.

 

Per soffermarci sulle novità della Direttiva europea 2013/35/UE e del D.Lgs. 159/2016 – sono presenti diverse modifiche al D.Lgs. 81/2008 – abbiamo già intervistato, qualche mese fa e ad   Ambiente Lavoro di Bologna, Andrea Bogi, uno dei referenti in materia di campi elettromagnetici del Portale Agenti Fisici (PAF). Con lui abbiamo affrontato specialmente le prassi per la gestione dei rischi, con riferimento anche alle diverse guide pubblicate sul tema.

 

Tuttavia torniamo oggi sull’argomento cercando di analizzare più da vicino l’impatto del decreto sulle aziende, anche a livello di adempimenti, documentazione, notifiche, valutazione e deroghe.

E per farlo abbiamo intervistato l’Ing. Abdul Ghani Ahmad della Direzione Generale Tutela delle condizioni di lavoro e relazioni industriali – Div. III (tutela e promozione della sicurezza) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ingegnere che si è occupato spesso di campi elettromagnetici e che è stato relatore al convegno “dBAincontri2016  –  Campi  Elettromagnetici  nei  luoghi  di  lavoro. Legislazione,  Valutazione,  Tutela” che si è tenuto il 21 ottobre 2016 sempre ad Ambiente Lavoro.

 

Con l’ingegnere cerchiamo di dare, dopo qualche indicazione sul decreto, pratiche informazioni per le aziende, anche con riferimento alle relazioni da elaborare, alla sorveglianza sanitaria e al delicato tema delle deroghe, dell’applicazione più flessibile di prescrizioni legislative in materia di campi elettromagnetici.

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

In relazione alla sua partecipazione, a nome del Ministero, a convegni che affrontano il tema dell’esposizione a campi elettromagnetici e del nuovo D.Lgs. 159/2016, vorremmo entrare con questa intervista non solo nel merito del decreto di recepimento, ma anche sugli aspetti del decreto rilevanti o innovativi per le aziende. Diamo innanzitutto qualche breve informazione sul D.Lgs. 159/2016.

 

Abdul Ghani Ahmad: “Premesso che il decreto legislativo in parola scaturisce dalla necessità di adeguamento dell’ordinamento nazionale al contesto comunitario normativo,  in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti all’esposizione ai campi elettromagnetici, mutato a seguito dell’adozione della direttiva in questione.

La direttiva recepita mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici, non solo al fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori nell’Unione una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.

L’obiettivo principale del legislatore comunitario è quello di proteggere i lavoratori dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, partendo dalle seguenti considerazioni:

– che il sistema di protezione contro i campi elettromagnetici designato a livello comunitario si limiti, senza entrare troppo nel dettaglio, a definire: gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e i valori fondamentali da utilizzare.

– che è opportuno che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori.

Dunque, le disposizioni contenute nella direttiva possono essere riassunte in disposizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare, dell’ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel caso di attività comportanti esposizioni ai campi elettromagnetici.

 

L’ obiettivo generale del decreto legislativo n. 159/2016, è la protezione dei lavoratori durante le loro attività professionali, dai campi elettromagnetici nocivi. Per quanto l’esposizione a campi elettromagnetici è un rischio complesso, vi è la necessità di definire misure più specifiche per garantire un’adeguata protezione dei lavoratori, senza per questo ostacolare l’uso e lo sviluppo di tecniche industriali e medicali o di imporre oneri sproporzionati per le imprese, in particolare le PMI.

L’obiettivo operativo è quello di garantire l’efficacia delle misure volte a proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici impostando valori limite adeguati e fornendo ai datori di lavoro  adeguate informazioni sulle misure di gestione del rischio necessarie.

 

Il provvedimento interviene nel quadro legislativo delineato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante <Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>, modificando il Titolo VIII, Capo IV (campi elettromagnetici). Infatti, il decreto legislativo consta in due articoli.

L’articolo 1, reca le modifiche ovvero la sostituzione integrale sia degli articoli da 206 a 2012 che dell’allegato XXXVI con l’inserimento di un nuovo articolo (il 210_bis).

L’articolo 2, reca la clausola di invarianza economica obbligatoriamente prevista per legge”.

 

Cerchiamo di comprendere anche perché il recepimento, che credo sarebbe dovuto arrivare entro il primo luglio, è arrivato solo il primo agosto 2016 (con entrata in vigore il 2 settembre 2016) …

 

AGA: “Direi che siamo stati in tempo … (slittamento dal primo luglio al 2 settembre !!!!).

Il “lieve” ritardo è dovuto al fatto che sia la Conferenza Stato–Regioni e sia le Commissioni parlamentari hanno chiesto delle modifiche al testo inizialmente proposto e ciò ha comportato, in attesa di approvazione successiva del testo da parte dei proponenti, questo “lieve” ritardo dovuto alla programmazione di nuove consultazioni e conseguenti modifiche delle varie relazioni di accompagno al testo”.

 

Presentiamo ora alcune specificità, alcune novità per le aziende… Mi pare, ad esempio, che in certi casi sia richiesta una “relazione tecnico-protezionistica”…

 

AGA: “Innanzi tutto, corre l’obbligo sottolineare che la direttiva ha introdotto un sistema fondamentalmente flessibile rispetto al passato.

Semplificando, prima c’erano due griglie di valori e due colonne a cui riferirsi … ora invece abbiamo due griglie e quattro colonne di riferimento.

Nel merito, invece, si precisa che l’introduzione del comma 6 dell’articolo 208 (notifica all’organo di vigilanza) si rende necessaria quale garanzia, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che il regime di flessibilità per gli effetti sensoriali previsto dalla direttiva 2013/35/UE, che ammette la possibilità di superamento dei relativi VLE e VA (questi ultimi in assenza di dimostrazione di conformità ai VLE), non si traduca di fatto in un’omissione tout court della valutazione del rischio e delle misure di protezione alternative previste dalla direttiva, al rispetto delle quali è condizionato il regime di flessibilità medesimo.

L’occorrenza di effetti sensoriali infatti, pur non avendo effetti diretti sullo stato di salute del lavoratore, può avere conseguenze anche gravi sulla sicurezza del luogo di lavoro (es. per cadute, perdita di controllo di attrezzature, ecc.). Si precisa, peraltro, che le disposizioni sugli agenti fisici del d.lgs. 81/2008 già prevedono obblighi per il datore di lavoro di analogo o più restrittivo tenore (autorizzazione dell’organo di vigilanza invece della semplice notifica) in caso di deroga al rispetto dei VLE per il rumore (art.197) e per le vibrazioni (art.205).

 

La relazione tecnico-protezionistica di cui al comma 6 non è altro che un estratto dal documento di valutazione del rischio, relativo alla valutazione specifica sui livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e alle misure specifiche di protezione intraprese, integrata con le motivazioni tecniche per le quali, ai fini del processo produttivo, non è possibile rispettare i VLE o i VA per gli effetti sensoriali.

In sintesi, il sistema di riferimento è cambiato, il datore di lavoro può optare per la flessibilità statuita dalla direttiva ma non può eludere la valutazione del rischio che è obbligatoria.

La previsione che il datore di lavoro debba comunicare il superamento dei VA agli effetti sanitari e / o i VLE agli effetti sensoriali va visto in questa ottica. Altrimenti avremmo permesso che il datore di lavoro dichiari di aver optato per una certa flessibilità senza aver mai valutato effettivamente il rischio.

E, pensiamo, che questa comunicazione debba, per le considerazione anzidette, essere effettuata una volta tanto e non come si pensa a primo acchito ad ogni “sforamento”. In quanto, leggendo con attenzione, non ci saranno sforamenti a ripetizione ma la previsione, in sede di valutazione del rischio, del superamento dei valori”.

 

Veniamo in particolare alle eventuali novità per la valutazione dei rischi e per la sorveglianza sanitaria, con riferimento anche alle modifiche al D.Lgs. 81/2008…

 

AGA: “Per quanto attiene all’obbligo della valutazione del rischio, non è cambiato niente … anzi …finalmente è entrato in vigore l’obbligo con i nuovi riferimenti cosi come declinato all’articolo 209.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria l’unica novità sembrerebbe che le visite mediche debbano essere effettuate in orario scelto dal lavoratore.

A questo punto corre l’obbligo di specificare che tale dicitura è contemplata nel testo della direttiva e non si poteva scegliere termini diversi. Ad ogni modo tale disposizione va letta all’interno del quadro generale della sorveglianza sanitaria statuita dall’articolo 41, ovvero che le visite mediche debbono essere effettuate in orario di lavoro. Dunque, all’interno dell’orario di lavoro il lavoratore sceglie l’orario della visita non potendo artatamente scegliere un orario diverso comportando con ciò il diritto al lavoro straordinario (se il datore di lavoro è concorde lo potrà fare anche in orario diverso dall’orario di lavoro sotto forma di lavoro straordinario)”.

 

Veniamo, infine, al delicato capitolo delle deroghe al rispetto dei valori… Perché richiederle? Come ottenerle? Quali i criteri per concederle?

 

AGA: “Le deroghe previste sono di vario tipo. In primis la deroga relativa all’amministrazione della difesa già prevista dalla direttiva e attuata dall’ art. 206, comma 4.

Poi ci sono le deroghe ex lege di cui all’articolo 209 … (la clausola di flessibilità)

Ed infine, La deroga sui limiti, prevista dall’articolo 10 della direttiva e recepita dall’articolo 212, che rimanda ad un decreto interministeriale che detta le condizioni per una richiesta motivata di deroga …

Certamente le deroghe si possono pensare relative alle risonanze magnetiche … ad un processo innovativo di produzione … macchinari di ultima generazioni”…

 

Ci sono a suo parere aspetti critici nel decreto e nella direttiva?

 

AGA: “Aspetti critici direi, al momento, di no … anche se le critiche ci sono”.

 

Il tema dei rischi da campi elettromagnetici è un tema delicato che riguarda molte aziende e può richiedere analisi non semplicissime. Concludiamo cercando di capire, a suo parere, qual è in Italia l’attenzione verso questo rischio e cosa fa il Ministero per supportare le aziende e migliorare la tutela dei lavoratori.

 

AGA: “Che si tratti di un argomento delicato lo dimostra il fatto che la precedente direttiva non era mai, di fatto, entrata in vigore.

L’attenzione è alta, specialmente se si pensa che tale tema rientra all’interno di un ambito ancora più vasto, vedasi a tal proposito il piano nazionale contro l’inquinamento elettromagnetico”.

Per quanta riguarda le amministrazioni coinvolte per gli aspetti della tutela professionale dagli effetti negativi dei campi elettromagnetici si pensa, nel prossimo futuro, a delle circolari esplicative (ove si ritenga necessario), di realizzare delle linee guida ovvero documenti tecnici, magari riguardanti alcuni aspetti specifici che richiedono maggiore approfondimento”.

 

 

Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 – Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172).

 

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Fonte: puntosicuro.it

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