Monza, 17 Lug – Si può definire “near miss” o “quasi infortunio” qualsiasi evento in ambito lavorativo che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute ma, per puro caso, non lo ha prodotto: un evento che ha dunque in sé la potenzialità di produrre un infortunio.
E il nostro giornale si è soffermato molto in questi anni sul tema dei “ quasi infortuni”, anche partendo dai dati che, secondo alcuni studi americani, indicano che per ogni incidente grave nei luoghi di lavoro si stima che ci siano circa 30 incidenti meno gravi e 300 incidenti che non hanno provocato danni alle persone. E ci siamo soffermati su questi eventi anche attraverso l’ organizzazione di un convegno che ha affrontato il tema dell’eventuale obbligo di registrazione e valutazione di incidenti mancati e comportamenti pericolosi.
Torniamo a parlare oggi di “quasi infortuni” in relazione ad una interessante scheda dal titolo “Near miss” – prodotta dall’ Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza e pubblicata nella sezione “apparecchiature e impiantistica” del loro sito – relativa agli infortuni sfiorati nell’utilizzo delle attrezzature di sollevamento.
Near miss che sono descritti utilizzando il modello “ Sbagliando s’impara” (SSI), un modello che “inserisce la dinamica dell’infortunio all’interno di uno schema che mette in evidenza i punti su cui intervenire per ridurre la probabilità che abbiano a ripetersi, in futuro, infortuni che hanno analogie strutturali con quello in esame”.
E questi eventi realmente accaduti vogliono essere un “ulteriore strumento a disposizione degli ‘attori della sicurezza’, con la finalità di cercare di ridurre la possibilità che determinati eventi si ripetano”.
Ci soffermiamo oggi sulla descrizione di un “quasi infortunio” che riguarda un apparecchio di sollevamento, del tipo gru a ponte, nel settore siderurgico.
Un gruista “manovra del materiale con un apparecchio di sollevamento del tipo gru a ponte”. E durante le operazioni di sollevamento, di un carico di dimensioni notevoli, il teleruttore (dispositivo di manovra) di salita “rimane bloccato vanificando l’intervento del limitatore di salita. Il bozzello continua il movimento in salita e urta contro il tamburo dell’argano provocando la rottura della fune e la conseguente caduta del carico (circa 15.000 kg)”.
Fortunatamente nessun lavoratore rimane coinvolto nell’incidente.
Questi i fattori causali individuati:
– la manutenzione non è stata estesa anche alla parte elettrica dell’apparecchio di sollevamento;
– nel caso di specie, l’operatore stava lavorando in prossimità del limite superiore in sollevamento. In particolare, stava sollevando un carico caratterizzato da una altezza elevata” che “riduceva lo spazio tra l’estremità dello stesso carico e il limite di fine corsa in salita. In tale situazione il limitatore di sollevamento viene attivato regolarmente;
– secondo la normativa tecnica, in funzione di una valutazione dei rischi, un secondo limitatore può essere necessario, per esempio, quando il limitatore di sollevamento è attivato regolarmente e tale limitatore non è progettato per la regolarità (cfr. punto 5.2.4.2. della norma UNI EN 14492:2009);
– la formazione e l’addestramento effettuati dal gruista hanno portato lo stesso a mantenere una distanza di sicurezza dal carico e ad accertarsi dell’assenza di lavoratori nella zona di movimentazione”.
– “l’installazione di un limitatore di salita ausiliario avrebbe evitato l’incidente”.
Dopo aver riportato diverse immagini descrittive e il grafico dell’incidente (che riporta tra i fattori determinanti, ad esempio, l’assenza di una valutazione del rischio “in riferimento al fatto che, per le dimensioni, il carico spesso approccia al limite superiore” o la “ridotta distanza tra il l’estremità superiore del carico e la zona di intervento del limitatore di salita” che non ha permesso al gruista di premere tempestivamente l’arresto di emergenza al fine di bloccare la salita intempestiva del carico), sono riportati alcuni esempi di misure tecniche ed organizzative da attuare in casi simili:
– “la manutenzione degli apparecchi di sollevamento deve essere estesa anche alle parti elettriche. Allo scopo utili strumenti di riferimento sono costituiti dal manuale istruzioni, dalle norme tecniche (es. norma UNI ISO 9927-1) o dalle recenti schede INAIL relative ai controlli degli apparecchi di sollevamento;
– l’azienda deve effettuare una valutazione dei rischi finalizzata a determinare la possibilità di evitare di sollevare carichi in prossimità del limite superiore ovvero, in caso contrario, se è necessario provvedere all’installazione un secondo limitatore di sollevamento così come prescritto dal punto 5.2.4.2. della norma UNI EN 14492:2009)”;
– “il personale addetto alla conduzione della gru a ponte deve essere informato, formato e addestrato (cfr. art. 71, comma 7. D.Lgs. n. 81/2008). Allo scopo lo strumento di riferimento è costituito dal manuale istruzioni fornito dal fabbricante ovvero dalle norme tecniche (es. UNI ISO 9926-1)”;
– tra le immagini presenti nella scheda è riportato “un esempio di installazione di limitatore di salita ausiliario. L’interruttore di fine corsa supplementare è stato inserito nel circuito di alimentazione del contattore di “MARCIA/ARRESTO”. Nel caso di attivazione di questo secondo limitatore, l’apertura del suo contatto provocherà la caduta del teleruttore di “MARCIA/ARRESTO” e, pertanto, sarà disabilitata l’alimentazione ai comandi e ai motori della gru”.
Inoltre si ricorda che l’uso dell’apparecchio di sollevamento del tipo gru a ponte, “pur non rientrando tra le attrezzature di lavoro riportate nell’ Accordo Conferenza Stato Regioni, deve essere affidato a persone adeguatamente informate. formate ed addestrate (cfr. art. 71, comma 7, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)”.
Sono poi riportate ulteriori informazioni e si rammenta che “l’arresto del movimento in salita, nel caso di anomalia del teleruttore, può essere affidato al tempestivo intervento dell’operatore attraverso il pulsante di emergenza previsto sulla pulsantiera”. E che, in caso di incidente, prima dell’utilizzo, “le attrezzature devono essere sottoposte a controllo straordinario da parte di persona competente (cfr. art. 71, comma 8, D.lgs. n. 81/2008)”.
Sono segnalati, infine, alcuni utili riferimenti per approfondire questi temi:
– il documento Inail relativo alle schede per la definizione di piani per i controlli di “ apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento”;
– la norma UNI ISO 9926-1:1992 “Apparecchi di sollevamento. Addestramento degli operatori. Generalità”;
– la norma UNI EN 14492:2009 “Apparecchi di sollevamento – Argani e paranchi motorizzati”;
– la norma UNI ISO 9927-1:2009 “Apparecchi di sollevamento. Ispezioni. Generalità”.
Ricordiamo anche la norma UNI ISO 9927-1:2016 “Apparecchi di sollevamento. Ispezioni. Parte 1: Generalità” che ha adottato la ISO 9927-1:2013.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che riporta diverse immagini descrittive e un altro esempio di near miss relativo all’utilizzo di una gru a torre.
ATS Brianza, “ Near Miss”, scheda pubblicata nella sezione dell’ATS relativa a “apparecchiature e impiantistica” (formato PDF, 1.72 MB).
Tiziano Menduto
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Fonte: puntosicuro.it