Quesito
Un committente, nel caso di lavori edili appaltati inizialmente ad un’unica impresa che li ha poi in parte subappaltati ad altra impresa, non intende nominare il coordinatore per la sicurezza benché invitato a farlo dal progettista e direttore dei lavori, ritenendo di non esserne obbligato. In tal caso se durante l’esecuzione dei lavori ci fosse un accertamento ispettivo o se peggio si verificasse un infortunio il direttore dei lavori, mancando il coordinatore, può essere soggetto in qualche modo a sanzioni o essere ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto?
Risposta
Quello segnalato nel quesito è un altro caso di “malasicurezza” in quanto nello stesso è possibile riscontrare un mancato rispetto da parte di un committente delle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, un altro caso dopo quelli già segnalati nei quesiti pubblicati sul quotidiano precedentemente:
- I quesiti sul decreto 81: committente e CSE
- I quesiti sul decreto 81: se il coordinatore è scorretto…
Questa volta il quesito è stato formulato dal progettista nonché direttore dei lavori di un’opera edile il quale giustamente si preoccupa perché il committente, pur sapendo che per l’esecuzione dell’opera edile saranno impegnate più imprese e pur richiamato dallo stesso progettista e direttore dei lavori al rispetto dei suoi obblighi, non provvede a nominare il coordinatore per la sicurezza ritenendo di non esserne obbligato. In tal caso, chiede il lettore, per un malaugurato infortunio sul lavoro che dovesse accadere nel cantiere o nel caso che venissero contestate dall’organo di vigilanza delle violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro può essere chiamato a rispondere il direttore dei lavori?
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Fonte: puntosicuro.it