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Sull’oblazione amministrativa delle contravvenzioni

Il D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente le modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, tiene ancora banco e ciò inspiegabilmente considerato che tale decreto è considerato uno dei decreti più chiari c di più semplice applicazione che riguardino la materia della salute e sicurezza sul lavoro. Questa volta oggetto della sentenza è il versamento della sanzione ridotta in sede amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la quale sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero della sola pena dell’ammenda, versamento che, congiuntamente all’ottemperanza delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, consente, ai sensi dell’at. 24 del D. Lgs. n. 758/1994 medesimo, di estinguere il reato ponendo il Pubblico Ministero nella condizione di archiviare il procedimento.

 

Il caso e il ricorso in cassazione

Il Tribunale ha condannato il Presidente di una società alla pena di euro 11.000,00 di ammenda in relazione a plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 (artt. 71, comma 4, lett. A, 45, comma 1, 18, comma 1, lett. D, 18, comma 1, lett. S, 168, comma 1, 64, comma 1, lett. A, 71, comma 1 e 28, comma 1).

 

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo varie motivazioni. Lo stesso ha fatto innanzitutto presente che nel corso del giudizio di merito aveva chiesto di essere assolto da tutte le imputazioni per essere i reati estinti a seguito di oblazione amministrativa, al cui pagamento aveva provveduto la società che presiedeva, oblazione avente portata estintiva anche nei confronti di tutti i contravventori oltre che della società. L’imputato aveva, inoltre, domandato di essere assolto per non aver commesso il fatto, in quanto al momento dell’accertamento dei fatti non possedeva la qualifica di datore lavoro contestatagli, essendo divenuto amministratore della società solo successivamente. Al riguardo, tuttavia, il giudice di merito non aveva in alcun modo motivato il rigetto di tali richieste, limitandosi ad affermare che l’oblazione eseguita dalla società non poteva giovare anche agli amministratori. Il ricorrente ha quindi eccepito l’erroneità di tale ultima affermazione, in contrasto con il consolidato principio secondo cui l’oblazione amministrativa effettuata dalla società giova anche a tutte le persone fisiche, come previsto dagli artt. 21, comma 2 e 24 D. Lgs. n. 758/1994 e 301 del D. Lgs. n. 81/2008.

 

Come altra motivazione il ricorrente ha denunciato una violazione degli artt. 21, comma 2 e 24 del D. Lgs. n. 758/1994 e 301 del D. Lgs. n. 81/2008 e contraddittorietà della motivazione esponendo al riguardo che le contestazioni delle violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro erano state mosse al dirigente della società e, successivamente, al Presidente della società al momento dei fatti, cessato poi dalla carica, e quindi non in grado di ottemperare alle prescrizioni imposte dagli organi accertatori. La società aveva provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative, e quindi i reati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994, richiamato dall’art. 301 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto, secondo un consolidato orientamento interpretativo di legittimità ( ribadito nella sentenza n. 18914 del 2012), l’estinzione della violazione mediante pagamento della sanzione amministrativa da parte della società riverbera i propri effetti anche nei confronti dei contravventori che abbiano operato nella società, con la conseguente erroneità della esclusione di tale effetto nei confronti degli amministratori da parte del Tribunale.

 

Con un terzo motivo il ricorrente ha denunciato una violazione dell’art. 40 del codice penale e contraddittorietà della motivazione, sottolineando di avere assunto la carica di amministratore della società successivamente agli accertamenti, e aveva ottemperato alle prescrizioni impartite dallo SPRESAL, sicché non potevano essergli addebitate le condotte così come accertate, in quanto al momento degli accertamenti non rivestiva alcuna carica e successivamente aveva ottemperato alle prescrizioni e pagato le sanzioni amministrative.

 

Lo stesso ha denunciato ancora con un quarto motivo una ulteriore violazione degli artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 758/1994 e 301 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 43 del codice penale e ha denunciata altresì una contraddittorietà della motivazione, in relazione alla imputazione di cui al capo d) della rubrica, contestata solamente al dirigente della società e non anche a lui con la conseguente preclusione al pagamento della sanzione amministrativa. Lo stesso ha, comunque, eccepito al riguardo l’insussistenza del fatto, in quanto i dispositivi di sicurezza di cui era stata contestata la mancanza (costituiti da guanti) erano stati consegnati agli operai, come è risultato dalle ricevute di consegna e da quanto deposto da un testimone con la conseguente assenza della sua responsabilità riguardo al loro mancato utilizzo da parte dei dipendenti.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto fondato in relazione al primo e al secondo motivo, che hanno portata assorbente. Con riferimento in particolare a quanto sostenuto nel ricorso e cioè che l’estinzione della violazione mediante pagamento della sanzione amministrativa da parte di una società riverbera i propri effetti anche nei confronti dei contravventori che abbiano operato nella società stessa, la suprema Corte ha ricordato che l’art. 301 del D. Lgs. n. 81/2008, di cui il ricorrente ha lamentato la violazione, prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste da tale decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali, come quelle ascritte al ricorrente, sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la pena della sola ammenda.

 

L’art. 24, comma 1, di tale D. Lgs. n. 758/1994,, ha così proseguito la Sez. III, prevede l’estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro nel caso di adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nel termine fissato e del pagamento delle somme previste dall’art. 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo e cioè di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. La stessa Corte ha quindi ribadito quanto già affermato in precedenza e cioè che “il pagamento della sanzione amministrativa effettuato ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 dal legale rappresentante della società riverbera l’effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore, che abbia operato come persona fisica all’interno dell’azienda”, un principio valido in considerazione della assenza di una previsione circa la necessità del pagamento delle somme dovute da parte del contravventore personalmente, cosicché nel caso in esame il pagamento delle sanzioni da parte dell’ente per il quale il suddetto contravventore operava, nell’ambito della cui attività le violazioni vennero commesse, può, qualora sia congruo, cioè riguardi tutte le violazioni e corrisponda agli importi stabiliti, determinare l’effetto estintivo contemplato dalla disposizione invocata dal ricorrente.

 

Ne consegue, ha così concluso la Corte di Cassazione, la necessità di un nuovo esame sul punto, allo scopo di verificare se, come prospettato dal ricorrente, siano state corrisposte le somme determinate dallo SPRESAL in relazione a tutte le violazioni addebitate al ricorrente, giacché ciò potrebbe determinare l’effetto estintivo delle violazioni prospettato nel ricorso. Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale giudicante.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 39949 del 28 agosto 2017 (u.p. 14 marzo 2017) – Pres. Cavallo – Est. Liberati – Ric. G, C.. – Il pagamento della sanzione in sede amministrativa effettuato dal rappresentante legale di una società ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 758/1994 ha un effetto di estinzione anche a favore di un dipendente contravventore della società medesima.

 

Corte di Cassazione – Penale Sezione III – Sentenza n. 18914 del 17 maggio 2012 (u. p. 15 febbraio 2012) –  Pres. Mannino – Est. Mulliri – P.M. Izzo – Ric. S. A. – L’estinzione del reato contravvenzionale ex d.lgs. 758/94 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia il contravventore ma la società alla quale appartiene.

 

 

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Fonte: puntosicuro.it