Pubblichiamo una risposta circa la valutazione del rischio da esposizione a CEM nei cantieri tratta dal sito PAF
Come si gestisce il rischio CEM nell’ambito della valutazione dei rischi interferenti e nei cantieri?
In riferimento al Titolo VIII Capo IV, il datore di lavoro committente nel promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione con le imprese con le quali attiva un contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione o nel redigere nei casi previsti il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti ( DUVRI) di cui all’art.26 del DLgs.81/2008, indicherà innanzitutto i luoghi di lavoro dove i lavoratori potrebbero essere esposti a CEM che superano i livelli di azione precisando le misure di prevenzione e protezione da adottarsi (aree ad accesso interdetto; procedure di accesso alle aree ad accesso regolamentato; limitazione della durata delle esposizioni, possibili interferenze, impiego DPI, utilizzo di misuratori personali etc. …). Nel caso in cui, le esposizioni a CEM dei lavoratori pur non superando il livello di azione possano superare il livello di riferimento raccomandato per la popolazione, il datore di lavoro né darà ugualmente comunicazione al fine di prevenire eventuali rischi per i lavoratori portatori di dispositivi/impianti medicali attivi o passivi e soggetti sensibili.
Il tema dei rischi interferenti è particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori che svolgono mansioni che prevedono la salita su torri e tralicci per le telecomunicazioni. In questi casi è infatti frequente la condivisione del supporto fisico (il traliccio) o del sito tra più esercenti, e spesso l’attribuzione dell’incarico di intervento o manutenzione su un particolare elemento avviene in regime di sub-appalto. Al fine di una valutazione completa del rischio si raccomanda che il datore di lavoro committente si rapporti con gli altri esercenti per ottenere informazioni sulle complessive emissioni del sito, da trasferire all’appaltatore verbalmente o, quando dovuto, all’interno del DUVRI.
Il Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione (CSP) all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC; art.100, DLgs.81/2008) dovrà prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione a CEM in particolare in relazione a:
– campi generati da sorgenti (ad es.: linee elettriche ad alta tensione, ripetitori, cabine, antenne …) poste in prossimità o all’interno dell’area del cantiere segnalandone i valori stimati di esposizione;
– alla possibile presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero comportare un’esposizione a CEM (esempio saldature).
Il Piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice conterrà le informazioni relative alle attrezzature che potrebbero comportare il superamento dei VA. Inoltre esso dovrà contenere le informazioni relative all’eventuale superamento dei livelli di riferimento raccomandati per la popolazione per le attività vicine (ai fini della prevenzione degli effetti per i portatori di dispositivi impiantabili e dei soggetti sensibili) e l’indicazione delle misure/procedure adottate per prevenire i rischi da effetti diretti o indiretti dell’esposizione a CEM. Il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione (CSE) adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo le misure di prevenzione e protezione o l’idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.
Fonte: PAF
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Fonte: puntosicuro.it