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Alternanza scuola-lavoro: normativa, formazione e valutazione

Firenze, 1 Dic – L’intervista che ci ha concesso nei mesi scorsi Cinzia Frascheri (Responsabile nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro) ci ha permesso di comprendere come l’alternanza scuola-lavoro, una metodologia didattica che si inserisce nel quadro del più ampio del progetto denominato «La Buona scuola», regolato dalla Legge n.107 del 13 luglio 2015, abbia ancora criticità e aspetti che sono da chiarire o, comunque, da approfondire.

 

Per cercare di approfondire l’alternanza scuola-lavoro più nel dettaglio, con riferimento anche a quanto indicato dalla normativa, possiamo fare riferimento ad un intervento al convegno “ La gestione della sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro” che si è tenuto a Firenze lo scorso 24 maggio 2017 e che è stato organizzato dall’ I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Firenze e dalla RESAS, la Rete delle Scuole ed Agenzie per la Sicurezza della Provincia di Firenze.

Nell’intervento “Alternanza Scuola-Lavoro e sicurezza”, a cura di Roberto Curtolo dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, si sottolinea l’importanza, nella definizione di questa metodologia, della Circolare INAIL n. 44 del 21 novembre 2016.

Una circolare che definisce:

– “il recepimento della natura e delle caratteristiche dell’attività di alternanza (nota 1);

– l’assimilazione dello studente a lavoratore in quanto esposto ai medesimi rischi pur non svolgendo attività lavorativa (nota 2) e in questo fa fede il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, artt. 1 e 4;

– che gli studenti sono assicurati anche quando svolgono l’attività al di fuori di un luogo fisico circoscritto, se tale luogo è indicato negli atti della convenzione fra scuola e impresa e quindi nel patto formativo (nota 3);

– l’obbligatorietà della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008 in quanto equiparati a lavoratori, sempre in forza dell’art. 2 comma 1 del citato decreto (nota 4)”.

E sono quindi – continua la relazione – “definibili come curricolari tutti gli stage che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

– l’ente promotore è una Università o un ente di formazione abilitato al rilascio di titoli di studio;

– il soggetto beneficiario è uno studente di scuola superiore, università, master e dottorati universitari o un allievo di istituti professionali e corsi di formazione;

– lo stage è svolto durante il percorso di studio, anche se non direttamente correlato all’acquisizione di crediti”.

 

Ed è proprio importante comprendere il senso del termine “curricolare” che consente la copertura assicurativa delle attività di alternanza scuola-lavoro (AS-L) in relazione all’INAIL.

 

Si indicano, a questo proposito, alcuni aspetti della Legge 107/2015 (articolo 1, commi da 33 a 43):

– ‘i percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa’ (comma 33);

– “i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui si parla nella L. 107/2015 al comma 33, per esplicita dichiarazione, sono quelli previsti dal D.Lgvo 15 aprile 2015 n. 77”.

 

Veniamo dunque all’ alternanza scuola-lavoro secondo il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”:

– Art. 4 comma 6: ‘i percorsi di AS-L sono definiti e programmati all’interno del piano dell’offerta formativa’;

– Art. 4 comma 2: ‘I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale’;

– Art. 4 comma 4: ‘Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni’. E “quest’ultima affermazione è ripresa dal comma 35 dell’art. 1 della L. 107/2016”.

 

Inoltre, continua il relatore, secondo il regolamento sull’autonomia scolastica, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il curricolo “si articola in discipline e attività definite a livello nazionale e in discipline e attività la cui determinazione è lasciata alle scuole. Ovviamente, a livello nazionale, viene definito ‘l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli, comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche’”.

E l’orario complessivo annuale dei piani di studio “è quindi, attualmente, quello definito dai DPR 15 marzo 2010 n. 87, n. 88, n. 89, fermo restando che ogni istituzione scolastica può indicare, nel rispetto delle quote orarie delle discipline e attività definite a livello nazionale, quelle individuate dalle singole istituzioni secondo i margini di flessibilità previsti dai relativi decreti”.

 

Dunque l’ alternanza scuola-lavoro sta dentro il curricolo, dentro il percorso educativo stabilito per raggiungere gli obiettivi e le competenze stabilite.

Le attività di AS-L, “per essere coperte dall’assicurazione INAIL, devono essere comprese nel curricolo annuale, non eccedenti, anche quando si svolgono nei periodi di sospensione dell’attività didattica”. E il D.Lgvo 77/2005 art. 4, comma 4, indica che ‘Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni’.

 

Riguardo alla formazione, segnaliamo che nell’ alternanza scuola-lavoro la formazione generale:

– “compete all’Istituzione Scolastica”: ‘gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori … gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro’ (D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 14-bis);

– dura 4 ore;

– “deve essere certificata (cfr. Decreto interministeriale 6 marzo 2013 – Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro).

E la formazione specifica:

– ha una “durata stabilita in base al livello di rischio stabilito nell’Accordo Stato-Regioni” del 21 dicembre 2011;

– “compete alla struttura ospitante che può, però, tramite la convenzione, delegarne la realizzazione all’istituzione scolastica;

– deve essere certificata (cfr. Decreto interministeriale 6 marzo 2013 – Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro)”.

 

Riprendiamo invece, in conclusione, alcune indicazioni relative alla valutazione dei rischi.

 

Si indica che nel documento di valutazione dei rischi del soggetto ospitante “dovrà essere, in qualche modo, prevista la presenza di soggetti in formazione (non in apprendistato): tirocinanti, stagisti”.

E “sarebbe opportuno, proprio per definire il livello di approfondimento attinente alla formazione specifica e per individuare l’eventuale obbligo alla sorveglianza sanitaria, che il DVR del soggetto ospitante definisse le modalità generali di accesso degli studenti ospitati alle proprie strutture”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale dell’intervento che si sofferma anche sul tema delle convenzioni, sulla sorveglianza sanitaria e su quanto sta facendo, per l’AS-L, la Regione Toscana.

 

 

“ Alternanza Scuola-Lavoro e sicurezza”, a cura di Roberto Curtolo dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, intervento al convegno “La gestione della sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro” (formazione PDF, 142 kB).

 

 

Tiziano Menduto

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte: puntosicuro.it