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Le schede descrittive dei percorsi formativi per RSPP e ASPP

Firenze, 2 Mar – Nella Regione Toscana in attuazione dell’ Accordo Stato/Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 – accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione – con il Decreto n. 13754 del 26 settembre 2017 sono state approvate le nuove schede descrittive dei percorsi di “Formazione obbligatoria per Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP)”, che sostituiscono le schede approvate con Decreto n. 5584/2006 con conseguente aggiornamento del Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

 

Tale decreto fa riferimento anche alla Delibera della Giunta Regionale n. 838 del 31 luglio 2017 con la quale la Regione Toscana ha attuato l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per la realizzazione delle attività formative per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione. Delibera che rimandava, appunto, ad un successivo Decreto Dirigenziale (DD) per l’approvazione delle schede descrittive dei percorsi formativi.

 

 

Le schede descrittive dei percorsi di formazione

Dunque il DD 13754/2017 – recante “Repertorio Regionale dei Profili Professionali: approvazione schede descrittive dei percorsi di formazione obbligatoria per “Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP)”- (D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni; Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 128 del 7 luglio 2016 e DGR n. del 838 del 31/07/2017)” – approva le schede descrittive, allegate al decreto, riguardanti i percorsi formativi rispettivamente di:

  • Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) – Modulo A (base) (Allegato A)
  • Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) – Modulo B (comune) (Allegato B)
  • Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) – Modulo B-SP1 (specializzazione): Agricoltura – Pesca (Allegato C)
  • Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) – Modulo B-SP2 (specializzazione): Attività Estrattive-Costruzioni (Allegato D)
  • Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) -Modulo B-SP3 (specializzazione): Sanità residenziale (Allegato E)
  • Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) – Modulo B-SP4 (specializzazione): Chimico-Petrolchimico (Allegato F)
  • Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Modulo C (Allegato G).

 

I contenuti dei moduli di specializzazione

A titolo esemplificativo ci soffermiamo oggi sui contenuti delle unità formative (U.F.) standard dei moduli B di specializzazione relativamente ad Agricoltura/Pesca, Attività Estrattive/Costruzioni, Sanità residenziale, Chimico-Petrolchimico, percorsi formativi le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale e che preparano all’esercizio di una specifica attività lavorativa nell’ambito dei servizi di prevenzione e protezione.

Si segnala che la ripartizione delle ore effettuata, nelle schede allegate al decreto, per ciascuna U.F. è puramente indicativa, consentendo l’Accordo di riferimento una diversa ripartizione, nell’ambito delle ore previste per ciascun modulo.

 

Veniamo ai contenuti delle unità formative.

 

Formazione obbligatoria per RSPP E ASPP – Modulo B-SP1 (specializzazione): Agricoltura – Pesca (12 ore):

  • “Ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico;
  • Dispositivi di protezione individuali;
  • Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca;
  • Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo;
  • Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura;
  • Rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico;
  • Rischio incendio e gestione dell’emergenza;
  • Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo;
  • Movimentazione dei carichi;
  • Atmosfere iperbariche”.

 

Formazione obbligatoria per RSPP E ASPP – Modulo B-SP2 (specializzazione): Attività Estrattive-Costruzioni(16 ore):

  • “Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri;
  • Il piano operativo di sicurezza (POS);
  • Cenni sul PSC e PSS;
  • Cave e miniere Dispositivi di protezione individuali;
  • Cadute dall’alto e opere provvisionali;
  • Lavori di scavo;
  • Impianti elettrici e illuminazione di cantiere;
  • Macchine e attrezzature;
  • Apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto;
  • Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri;
  • Rumori e vibrazioni;
  • Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri;
  • Attività su sedi stradali”.

 

Formazione obbligatoria per RSPP E ASPP – Modulo B-SP3 (specializzazione): Sanità residenziale (12 ore):

  • “Ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale;
  • Dispositivi di protezione individuali;
  • Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario;
  • Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta);
  • Agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario;
  • Rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario;
  • Rischio incendio e gestione dell’emergenza;
  • Atmosfere iperbariche;
  • Gestione dei rifiuti ospedalieri;
  • Movimentazione dei carichi”.

 

Formazione obbligatoria per RSPP E ASPP – Modulo B-SP4 (specializzazione): Chimico- Petrolchimico (16 ore):

  • “Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico;
  • Dispositivi di protezione individuali;
  • Normativa CEI per strutture e impianti;
  • Impianti nel settore chimico e petrolchimico;
  • Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico;
  • Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico;
  • Rischi incendi esplosioni e gestione dell’emergenza;
  • Gestione dei rifiuti;
  • Manutenzione degli impianti e la gestione dei fornitori”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del provvedimento in relazione al contenuto delle sette schede descrittive approvate.

 

 

 

RTM

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Toscana – Direzione Istruzione e Formazione – Decreto 26 settembre 2017, n. 13754 – Repertorio Regionale dei Profili Professionali: approvazione schede descrittive dei percorsi di formazione obbligatoria per “Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP)”- (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni; Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 128 del 7 luglio 2016 e DGR n. del 838 del 31/07/2017).

 

Regione Toscana – Delibera della Giunta Regionale n. 838 del 31 luglio 2017 – Recepimento e disposizioni attuative dell’Accordo tra Stato e Regioni / Province autonome n. 128 del 7/07/2016 – Percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Accordo 7 luglio 2016 – Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

 

Fonte: puntosicuro.it

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