Impianti elettrici non a norma in edifici scolastici. Chi risponde?
Ritorna ad esprimersi la Corte di Cassazione in questa sentenza in merito alla individuazione della figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni definito come tale dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., con l’articolo 2 comma 1 lettera b), il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro pubblico individuato in tale sentenza è il Sindaco di un Comune al quale erano state contestate delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro per gli impianti elettrici di alcuni edifici scolastici gestiti dal comune stesso non risultati a norma.
Avendo il Sindaco sostenuto a sua difesa, nel ricorrere alla Cassazione, che il responsabile delle violazioni accertate era da individuare nella figura del Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale incaricato della manutenzione degli impianti dei plessi scolastici, la suprema Corte ha avuto modo di ribadire che il Sindaco di un Comune va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base al citato articolo 2 del D. Lgs. n. 81/2008 solo se procede all’individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro. Viceversa, se l’organo di direzione politica non ha espressamente attribuito al dirigente del settore competente la qualifica di datore di lavoro, è lui stesso che conserva tale qualifica.
Il caso, la sentenza del Tribunale e il ricorso in cassazione
Il Tribunale ha condannato il Sindaco pro-tempore di un comune alla pena di euro 3.000 di ammenda, condizionalmente sospesa, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 70, comma 1, in relazione all’art. 87, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, per non avere, nella sua qualità di datore di lavoro, messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentati di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e in particolare per non avere dotato alcune scuole materne, elementari e medie gestite dall’ente locale di impianti muniti di certificato di conformità, con verifica di messa a terra e denuncia degli impianti stessi allo Spresal locale e all’Ispesl.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato in lui, nella veste di Sindaco, il soggetto responsabile delle violazioni accertate, che, in forza del principi di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione, erano da ascrivere in via esclusiva al dirigente responsabile dell’attività amministrativa, ossia al dirigente dell’ufficio tecnico del Comune che era il responsabile della manutenzione degli edifici scolastici.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato considerato infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha ricordato che il principio di distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo nell’ambito dell’ente locale è espressamente affermato dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000, perché lo stesso ha attribuito “ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti” e ha stabilito che questi si uniformino a tale principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (comma 1) e spettano ai dirigenti, ai sensi del successivo comma 2, tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
Con specifico riferimento al settore della sicurezza sul lavoro, ha precisato la suprema Corte, deve però aggiungersi che, a norma dell’art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81 del 2008 per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
In tale disposizione sono confluite le soluzioni adottate da parte della giurisprudenza in vigenza della precedente normativa, laddove si era specificata la necessità di un atto espresso di individuazione del dirigente o del funzionario quale datore di lavoro, rimanendo in caso contrario quella posizione in capo al vertice politico dell’Ente pubblico. Si era, in altre parole, riconosciuto carattere costitutivo all’atto dell’organo di vertice dell’Ente che attribuisse ad altri la qualità di datore di lavoro, data la natura originaria della posizione datoriale del dirigente, individuato in quanto tale dalla legge.
Quindi l’individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro, ha ribadito la Sez. III, è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l’attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico. Nelle pubbliche amministrazioni, in altre parole, l’attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall’organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza. Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all’individuazione, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica; di conseguenza, in mancanza di tale individuazione permane in capo a suddetti organi l’indicata qualità, anche ai fini dell’eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.
Pertanto, “il sindaco di un Comune va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, 81, solo se procede all’individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro; viceversa, l’organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica”.
Nel caso in esame, ha così concluso la suprema Corte, non è risultato che il Sindaco del Comune, peraltro di modeste dimensioni, avesse espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente con la conseguenza che lo stesso ha conservata la detta qualifica. Del resto, come evidenziato dal Tribunale, le riscontrate criticità degli impianti elettrici erano state segnalate al Sindaco il quale, ove avesse espressamente individuato un dirigente cui attribuire la qualifica di datore di lavoro, avrebbe investito costui della problematica. Ciò non era stato fatto nella circostanza in esame a conferma che nessuna individuazione era stata compiuta dal Sindaco, il quale, pertanto, rimaneva l’unico soggetto cui attribuire la qualifica di datore di lavoro.
Essendo risultato quindi inammissibile il ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Gerardo Porreca
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Fonte: puntosicuro.it
No Comments
Comments are closed.