Rischio esplosione: le novità della nuova direttiva Atex
Le novità e le caratteristiche della nuova direttiva Atex 2014/34/EU, l’interfaccia tra costruttore e utilizzatore e le problematiche da risolvere in materia di sicurezza: sono i temi trattati nell’intervista al rappresentante Inail Fausto Di Tosto.
Bologna, 21 Nov – Le varie direttive ATEX, che fissano i requisiti che devono essere soddisfatti per garantire la sicurezza delle strutture aziendali e quella dei lavoratori in ambienti ove è presente il rischio di atmosfere potenzialmente esplosive, sono soggette ad una continua evoluzione e perfezionamento per aumentarne l’efficacia e rimodularne l’applicazione.
Nel convegno “La nuova direttiva ATEX ed il Rischio Esplosione” che si è tenuto il 24 ottobre scorso ad Ambiente Lavoro di Bologna è stata presentata la nuova direttiva ATEX 2014/34/EUche diverrà obbligatoria nei prossimi anni e che andrà a sostituire la Direttiva ATEX 94/9/CE.
La Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014concernente “l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”porterà alcune novità in relazione agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. La direttiva, che non comporta cambiamenti sostanziali ai contenuti tecnici delle direttive Atex, disciplina i prodotti che sono nuovi sul mercato dell’Unione europea al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire i prodotti completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell’Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo.
Per conoscere meglio la nuova direttiva e le sue caratteristiche abbiamo intervistato, a margine del convegno, il Dott. Fausto Di Tosto del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ INAIL.
L’intervista, che in avvio presenta le funzioni del nuovo dipartimento DIT, racconta il percorso della nuova direttiva e affronta il tema dell’interfaccia tra costruttore e utilizzatore.
Il rappresentante Inail risponde a diverse domande sulla nuova direttiva:
– Quali sono le caratteristiche della nuova direttiva?
– Quando sarà vigente la direttiva?
– Quale sarà il periodo di sovrapposizione?
– Quali le modifiche necessarie nel D.Lgs. 81/2008?
– Come sono recepiti i requisiti tecnici?
E si sofferma anche su alcune valutazioni personali: questa direttiva è quello che serviva in Europa? Cosa manca ancora per migliorare la prevenzione e l’efficacia delle direttive ATEX?
Veniamo dunque all’intervista realizzata il 24 ottobre. Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzarla integralmente e/o di leggerne una parziale e breve trascrizione.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Parliamo delle direttive ATEX e in particolare della nuova direttiva 2014/34/EU.
Fausto Di Tosto: (…) A livello europeo c’è da fare una distinzione tra i cosiddetti fabbricanti, cioè le società che costruiscono i prodotti e li mettono sul mercato e dall’altro lato gli utilizzatori. Quindi parliamo da una lato di direttive di prodotto e dall’altro di direttiva sociale (…). Neldecreto 81 del 2008 c’è un titolo ad hoc per le atmosfere potenzialmente esplosive, il Titolo 11, in cui vanno inseriti tutti questi concetti. La distinzione fondamentale è che le valutazioni, dal punto di vista della sicurezza contro il rischio esplosione, vanno fatte ognuno per il proprio settore.
Il fabbricante valuterà il proprio prodotto che dovrà essere installato ed utilizzato in un sito produttivo. Dall’altro lato c’è il datore di lavoro o utilizzatore che riceve queste apparecchiature, ancorché certificate, che però dovrà effettuare una propria valutazione del rischio per valutare che le apparecchiature, ripeto ancorché certificate, risultino idonee nel proprio settore.
Il problema principale che abbiamo riscontrato da 10 anni a questa parte è l’interfaccia tra le informazioni del costruttore che certifica le apparecchiature che devono essere recepite e recepite bene da chi la utilizzerà per mettere nel proprio documento di valutazione dei rischi tutte quelle condizioni di sicurezza per i propri lavoratori.
Questo è il quadro generale, tra la direttiva prodotto e la direttiva sociale in ambito ATEX (…).
Adesso che succede?
Oggi abbiamo una nuova direttiva, che però riguarda la direttiva prodotti. Noi avevamo – anzi abbiamo ancora, perché ora c’è una fase di sovrapposizione in cui valgono tutte e due – la direttiva originale, la 94/9/CE, e ora abbiamo una nuova direttiva (…).
Dal punto di vista tecnico le due direttive sono praticamente uguali, non è cambiato nulla. Quello che è cambiata è una rivisitazione di tutti gli attori della filiera del prodotto. Come lei sa c’è stato un grosso problema in passato con le direttive per quanto riguarda gli importatori di prodotti che vengono dal mercato extraeuropeo. Poi ci sono i distributori, cioè quelle figure che comprano da importatori e distribuiscono i prodotti sul mercato.
Quindi ci sono stati dalla Commissione Europea una serie di chiarimenti e indirizzi di carattere generale. Ma evidentemente questo non è stato sufficiente e la Commissione Europea ha ritenuto di dover inglobare una serie di direttive di prodotto, tra cui anche la nostra, in questo nuovo modello di direttive europee. Quindi tutte le direttive che rientrano in questo nuovo modello sono state allineate, non per quanto riguarda i requisiti tecnici che sono sostanzialmente gli stessi (…), mettendo in ordine tutte queste figure.
Ad esempio, senza entrare nei dettagli, una grossa novità è che per la figura dell’importatore sarà obbligatorio che venga identificata sul prodotto (…).
Secondo lei questa è la direttiva giusta per migliorare le problematiche delle direttive ATEX?
F.D.T.: Per quanto riguarda la direttiva di prodotto, senz’altro sì. Perché i requisiti tecnici erano requisiti abbastanza consolidati e quindi non ci sono stati fino ad oggi grossi problemi di interpretazione e applicazione. Quindi ben vengano queste innovazioni dal punto di vista di un maggior controllo sulla filiera tra fabbricante, importatore e distributore, …
A mio avviso quello che manca è una regolamentazione sull’esercizio che in Italia, dal mio punto di vista molto personale, è un po’ inadeguato.
Faccio un esempio. Nel Testo Unico abbiamo un allegato 7 che è l’allegato dove sono elencate una serie di attrezzature per le quali il legislatore nazionale ritiene doveroso eseguire dei controlli periodici (…) dove c’è anche l’unico esempio che rientra in direttiva Atex, cioè gli idroestrattori a forza centrifuga che processano al loro interno dei solventi infiammabili. (…)
Io vedo che ci troviamo con componenti abbastanza semplici, tipo piccoli serbatoi in pressione (…) per cui sono previsti ogni quattro anni dei controlli periodici. Ma nel mondo Atex abbiamo grossi sili, filtri con pannelli di sfogo dell’esplosione che esauriscono il loro iter solo a livello certificativo (…). E l’utilizzatore non ha grossi obblighi, se non quelli derivanti dall’articolo 71 comma 8 (del TU). Secondo me un passo ulteriore potrebbe essere fatto in questo senso…
(…)
Tratto da: puntosicuro.it
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
No Comments