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La valutazione dei rischi da campi elettromagnetici nei cantieri

Pubblichiamo una risposta circa la valutazione del rischio da esposizione a CEM nei cantieri tratta dal sito PAF

 

Come si gestisce il rischio CEM nell’ambito della valutazione dei rischi interferenti e nei cantieri?

In riferimento al Titolo VIII Capo IV, il datore di lavoro committente nel promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione con le imprese con le quali attiva un contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione o nel redigere nei casi previsti il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti ( DUVRI) di cui all’art.26 del DLgs.81/2008, indicherà innanzitutto i luoghi di lavoro dove i lavoratori potrebbero essere esposti a CEM che superano i livelli di azione precisando le misure di prevenzione e protezione da adottarsi (aree ad accesso interdetto; procedure di accesso alle aree ad accesso regolamentato; limitazione della durata delle esposizioni, possibili interferenze, impiego DPI, utilizzo di misuratori personali etc. …). Nel caso in cui, le esposizioni a CEM dei lavoratori pur non superando il livello di azione possano superare il livello di riferimento raccomandato per la popolazione, il datore di lavoro né darà ugualmente comunicazione al fine di prevenire eventuali rischi per i lavoratori portatori di dispositivi/impianti medicali attivi o passivi e soggetti sensibili.

 

Il tema dei rischi interferenti è particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori che svolgono mansioni che prevedono la salita su torri e tralicci per le telecomunicazioni. In questi casi è infatti frequente la condivisione del supporto fisico (il traliccio) o del sito tra più esercenti, e spesso l’attribuzione dell’incarico di intervento o manutenzione su un particolare elemento avviene in regime di sub-appalto. Al fine di una valutazione completa del rischio si raccomanda che il datore di lavoro committente si rapporti con gli altri esercenti per ottenere informazioni sulle complessive emissioni del sito, da trasferire all’appaltatore verbalmente o, quando dovuto, all’interno del DUVRI.

 

Il Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione (CSP) all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC; art.100, DLgs.81/2008) dovrà prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione a CEM in particolare in relazione a:

– campi generati da sorgenti (ad es.: linee elettriche ad alta tensione, ripetitori, cabine, antenne …) poste in prossimità o all’interno dell’area del cantiere segnalandone i valori stimati di esposizione;

– alla possibile presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero comportare un’esposizione a CEM (esempio saldature).

Il Piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice conterrà le informazioni relative alle attrezzature che potrebbero comportare il superamento dei VA. Inoltre esso dovrà contenere le informazioni relative all’eventuale superamento dei livelli di riferimento raccomandati per la popolazione per le attività vicine (ai fini della prevenzione degli effetti per i portatori di dispositivi impiantabili e dei soggetti sensibili) e l’indicazione delle misure/procedure adottate per prevenire i rischi da effetti diretti o indiretti dell’esposizione a CEM. Il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione (CSE) adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo le misure di prevenzione e protezione o l’idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.

 

 

Fonte: PAF

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte: puntosicuro.it

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Comparto sanitario: l’uso delle tecnologie a radiofrequenza

Roma, 24 Ott – I sistemi RFId (Radio-Frequency Identification) sono applicazioni tecnologiche che permettono il riconoscimento a distanza di un oggetto per mezzo di comunicazioni in radiofrequenza (RF). All’oggetto che deve essere riconosciuto è accoppiato un trasponder (Tag) che può comunicare via radio le informazioni richieste da un apposito Reader.

 

Attraverso la presentazione del documento “ RFId (Radio-Frequency Identification) in applicazioni di sicurezza” – realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’ Inail – PuntoSicuro si è già soffermata sulle diverse soluzioni applicative in materia di sicurezza. Ad esempio utilizzando i sistemi RFid, con macchine e apparecchiature di lavoro, come blocco di sicurezza aggiuntivo e come interblocco di sicurezza. O usandoli come chiavi di accesso ad un cantiere, ad esempio per consentire l’accesso solo al personale che indossi i prescritti DPI.  E altre applicazioni della tecnologia RFId in materia di sicurezza, come abbiamo ricordato nell’articolo “ Uso dei sistemi RFId: DPI, rilevazioni ambientali e identificazione”, possono comprendere:

– la localizzazione dei lavoratori;

– l’uso come DPI aggiuntivo (ad esempio utilizzando la tecnologia per bloccare il funzionamento di attrezzature in caso di caduta di operatori attraverso aperture al di là delle quali vi siano organi in movimento);

– l’uso come inventario di sicurezza (ad esempio localizzando un utensile o un’attrezzatura di lavoro che potrebbe avere ricadute sulla sicurezza);

– la rilevazione dei parametri ambientali.

 

Tuttavia ci sono anche altre applicazioni, nel settore sanitario, che possono avere non solo utili ripercussioni sull’organizzazione lavorativa, ma indirettamente migliorare la tutela della salute e sicurezza di pazienti e lavoratori.

 

Tra le possibili applicazioni mediche di tale tecnologia c’è l’utilizzo di braccialetti RFId per l’identificazione e la localizzazione dei pazienti.

 

È infatti possibile, ricorda il documento Inail, “associare un Tag passivo RFId ad un paziente per mezzo di un braccialetto. Il numero contenuto nel Tag permette l’identificazione del paziente, la memorizzazione dei suoi dati e la sua localizzazione all’interno dei locali della struttura sanitaria”. E tale identificazione è utile per “ridurre gli errori medici ospedalieri evitabili (ad esempio le disgrazie causate dall’uso improprio di medicinali sui ricoverati, i rischi di interventi chirurgici nelle sedi sbagliate sul paziente sbagliato, i rischi di trattamenti medici errati, ecc.). Simili errori, oltre che influire direttamente sulla salute e la sicurezza degli interessati, hanno un costo per il servizio sanitario e per la collettività”.

 

Questi sono alcuni dei benefici dell’identificazione non manuale del paziente per mezzo di braccialetti non trasferibili:

– “aiuta a migliorare l’efficienza del sistema (migliora la comunicazione e riduce gli errori di raccolta e immissione dei dati);

– aumenta la sicurezza del paziente, aiutando a realizzare la filosofia delle ‘cinque regole della sicurezza medica’” (paziente giusto, medicina giusta, dosaggio giusto, percorso sanitario giusto e momento giusto);

– “la tecnologia consente un accesso veloce ai dati ed alla scheda clinica del paziente memorizzati all’interno del sistema informativo (per operazioni di lettura/ scrittura e trasferimento);

– l’esecuzione della lettura è più veloce rispetto alla lettura di un codice a barre;

– a differenza dei codici a barre, la lettura può essere effettuata attraverso ed intorno al corpo umano, gli abiti, le coperte dei letti ed i materiali non metallici, senza disturbare il paziente;

– i Tag forniscono maggiore sicurezza sui codici a barre, che sono facili da copiare e da duplicare;

– esistono stampanti/programmatori a trasferimento termico per la stampa e la programmazione a richiesta dei braccialetti;

– posizionando dei Reader all’ingresso dei locali della struttura è possibile un approssimativo tracking del paziente”.

 

Il documento si sofferma poi sui sistemi per la localizzazione di apparecchiature, pazienti e personale sanitario.

 

Perché, si chiedono gli autori del libro, “limitarsi alla sola identificazione del paziente, quando è possibile realizzare un approssimativo sistema di tracking, posizionando dei Reader all’ingresso dei locali della struttura sanitaria? Una volta realizzato il sistema di tracking, perché limitarsi alla localizzazione dei soli pazienti, quando è possibile mettere dei Tag adesivi sulle apparecchiature (inclusi gli elettromedicali) o gli stessi tesserini identificativi del personale” possono contenere dei Tag?

 

Sono molte le funzionalità possibili attraverso il sistema di tracking.

Ne riprendiamo alcune che possono avere utili ripercussioni anche sulla tutela della salute e sicurezza negli ambienti sanitari:

– “localizzazione degli elettromedicali all’interno dei locali della struttura sanitaria e loro individuazione in tempo reale;

– gestione delle emergenze (localizzazione dei pazienti e del personale sanitario durante le emergenze, incluso l’eventuale esodo);

– apposizione di Tag alle cartelle cliniche dei pazienti, in modo da evitare errori nella compilazione o lo smarrimento o lo scambio delle stesse;

– apposizione di Tag ai farmaci per la loro localizzazione;

– localizzazione dei lavoratori (personale medico, infermieristico e altri lavoratori) e dei pazienti all’interno delle strutture sanitarie per il trattamento delle malattie infettive, allo scopo di individuare e circoscrivere eventuali trattamenti necessari in caso di violazione del contenimento degli agenti patogeni”.

 

Rimandiamo ad una lettura integrale del documento che si sofferma poi su altre possibili applicazioni mediche:

– tracciamento dei ferri chirurgici in sala operatoria;

– utilizzo di dispositivi attivi: ad esempio per tracciare con precisione la posizione delle apparecchiature.

 

Sono ricordate anche altre soluzioni impiantistiche e le necessarie precauzioni nell’applicazione ai locali medici.

 

Infatti si sottolinea che in un ambiente sanitario “le tecnologie wireless (RFId, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, UWB) potrebbero essere una fonte di pericolo in quanto potenzialmente in grado di interferire con il funzionamento di dispositivi sensibili. Ciò potrebbe condurre a limitazioni d’uso variabili a seconda della tecnologia e dell’applicazione specifica”. Tuttavia studi e sperimentazioni “possono essere condotti caso per caso in modo da trovare soluzioni sicure che permettano di non rinunciare alle ricadute positive delle nuove tecnologie”.

 

Concludiamo segnalando che il documento Inail si sofferma poi sulle eventuali criticità d’impiego e sui pericoli per la privacy correlate all’utilizzo di questa tecnologia.

 

RTM

 

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, “ RFId (Radio-Frequency Identification) in applicazioni di sicurezza”, a cura di Giovanni Luca Amicucci e Fabio Fiamingo, versione 2016, pubblicazione gennaio 2017 (formato PDF, 2.26 MB).

 

 

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Fonte: puntosicuro.it

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I controlli degli impianti elettrici: l’articolo 86 del D.lgs 81/08

Roma, 24 Ott – In materia di impianti e apparecchiature elettriche, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha mantenuto le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, in materia di “verifiche periodiche”. Tuttavia con l’articolo 86 il Testo Unico ha introdotto un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro.

 

Per parlarne, con specifico riferimento ai locali medici, riprendiamo il contenuto del documento,  prodotto dal Dipartimento DIT dell’ Inail, dal titolo “ Impianti elettrici nei locali medici: verifiche” e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino. Un documento che ha lo scopo di presentare non solo le disposizioni legislative e normative, ma anche precise indicazioni per la realizzazione degli impianti elettrici nei locali medici e per lo svolgimento delle verifiche.

 

Riprendiamo brevemente alcune parti dell’articolo 86 del Testo Unico:

 

Articolo 86 – Verifiche e controlli

1.Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità e i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

 

Dunque il d.lgs. 81/2008, come indicato a inizio articolo, ha introdotto un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. E il termine “controllo” è proprio utilizzato “al fine di evitare confusione con le ‘verifiche’ che devono essere effettuate” ai sensi del DPR 462/01”: infatti nell’art. 86 si parla di ″verifiche″ con riferimento al DPR 462/01 e di “controlli″ per le verifiche volte ad accertare il permanere delle condizioni di sicurezza.

 

E, continua il documento, i controlli ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico (TU) “hanno per oggetto tutto l’ impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche”. E si segnala che non è stato ancora emanato il decreto (comma 2, art. 86) che “avrebbe dovuto stabilire le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli, pertanto si può ritenere che questi siano gli stessi di una verifica. Infatti, avendo ben chiara la differenza tra gli scopi dei diversi tipi di verifica e tra i soggetti che le effettuano, nonché le differenti azioni che devono seguire ciascun tipo di verifica, dal punto di vista dell’esecuzione tecnica non vi sono differenze sostanziali”.

 

Chi può effettuare i controlli?

 

A questa domanda il documento risponde indicando che i controlli ex art. 86 TU “rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto possono essere svolti da un tecnico qualsiasi che a giudizio del datore di lavoro sappia come condurli. Ciò che qualifica tale tecnico è la conoscenza del modo di condurre le verifiche”.

Alcuni esempi di chi può effettuare i controlli:

– “un professionista;

– il responsabile tecnico di impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08;

– personale tecnico interno del datore di lavoro;

– personale tecnico esterno”.

 

Dunque tali controlli “devono essere effettuati da persone qualificate e competenti nei lavori di verifica, rispettivamente degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”. Mentre gli interventi sull’impianto che esulano dalla manutenzione ordinaria “possono essere eseguiti solo da un’impresa installatrice o da un ufficio tecnico interno abilitati” ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

 

Inoltre il documento indica che il datore di lavoro:

– “può incaricare dei controlli sia personale interno che personale esterno;

– “deve comunque accertarsi che la persona incaricata abbia le competenze per un compito simile, altrimenti potrebbe non essere esente da colpa nel caso dovesse verificarsi qualche infortunio”.

 

Si ricorda poi che l’esito dei controlli è “verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza”. E, chiaramente, “i controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 non sostituiscono le verifiche ai sensi del d.p.r. 462/01”.

 

Infine il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, segnala che gli organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico per le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 e il personale che lavora in tali organismi “non possono svolgere attività di progettazione, installazione e manutenzione nel settore degli impianti elettrici, pertanto non possono svolgere neanche i controlli” ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/2008.

 

RTM

 

 

L’articolo è tratto da: Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Impianti elettrici nei locali medici: verifiche”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino, edizione 2017 (formato PDF, 2.20 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Le verifiche negli impianti elettrici dei locali medici”.

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte: puntosicuro.it

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La bussola del preposto

Quando da semplice Lavoratore si diventa Preposto, la vita in azienda cambia totalmente.

Il suo compito diventa nel quotidiano quello di far lavorare gli altri, ottenere che diano il meglio di se stessi, che si impegnino per rispettare i programmi e raggiungere gli obiettivi.

 

Dal punto di vista della Sicurezza, il Preposto, nella maggior parte dei casi, possiede come persona ancora l’anima del Lavoratore, ma come dipendente dell’azienda ha invece un ruolo diverso, un ruolo di potere acquisito e da esercitare nel modo più efficace possibile per l’Organizzazione e poi anche per lui.

 

Diventa o rinforza il suo essere portatore sano di sicurezza, il suo essere motivatore di sicurezza e il registro dei suoi comportamenti in materia di salute e sicurezza avrà il seguente programma:

  • Come motivare i colleghi e collaboratori
  • Come compiere osservazioni
  • Come correggere chi sbaglia
  • Come premiare che se lo merita
  • Come risolvere i piccoli, continui problemi di tutti i giorni

 

Anche il paradigma del ruolo di stesso di capo è negli anni cambiato: il modello del vecchio capo, basato sull’autorità gerarchica, il distacco, il timore riverenziale, i metodi burocratici, si è praticamente volatilizzato, in sostanza scomparso.

 

Ora il Preposto deve gestire la “corretta distanza” relazionale e di ruolo nei confronti dei “nuovi” collaboratori, ex colleghi, per far si non solo di affrontare in modo dignitoso il quotidiano lavorativo, ma nei casi migliori di “performare” sul tema della cultura della sicurezza.

Cosa intendiamo per “performare” sul tema della cultura della sicurezza?

In pratica, essere in grado di esprimere la sua safety leadership naturale ed ottenere così un ingaggio di sicurezza voluto e non forzato da parte dei propri collaboratori.

Nello scenario appena descritto, qual è il ruolo dell’Organizzazione?

Le Organizzazioni che puntano al successo hanno sempre considerato estremamente importante migliorare la qualità del primo livello di supervisione in quanto è lì che si può influire con maggiore immediatezza sulla produttività dei dipendenti.

 

Il Preposto una volta in ruolo deve gestire con attenzione il binomio atteggiamento sicurezza e comportamenti di sicurezza.

Nulla è più utile, per migliorare le relazioni con coloro che dovranno sovraintendere, di un atteggiamento costantemente positivo e di sicurezza.

E’ l’atteggiamento del preposto che condiziona l’andamento e la motivazione alla sicurezza del reparto.

Ogni cosa che fa ed ogni posizione che ha sulle varie tematiche, trova un riscontro nei comportamenti dei collaboratori.

Infatti la correlazione tra il comportamento di sicurezza del Preposto e i comportamenti dei lavoratori è diretta.

La sua attività di supervisione costituisce una sfida importante; ci sono almeno tre elementi che impongono un comportamento di sicurezza atteso nel ruolo di Preposto:

  1. Gli addetti del reparto si aspettano che sia il Preposto ad indicare la via da seguire, mentre prima era un esecutore come loro.
  2. Il nuovo ruolo fa diventare il Preposto un cuscinetto tra i suoi superiori, Dirigenti per la Sicurezza e coloro che sovraintende. Ciò vuol dire che il Preposto deve riuscire ad accontentare i superiori diretti ottenendo allo stesso tempo che i propri collaboratori siano soddisfatti, mantengano la produttività lavorando in sicurezza.
  3. Il Preposto deve fissare il giusto livello di disciplina in materia di sicurezza, utilizzando per i comportamenti virtuosi, strumenti come la premialità o il riconoscimento sociale e per quelli viziosi, cioè volontariamente rischiosi, proponendo ad esempio azioni disciplinari.

 

Per svolgere al meglio il nuovo ruolo sembra evidente che ad integrazione dell’essenziale competenza di natura tecnica, ci sia la necessità di una forte competenza non tecnica, esprimibile con il termine non technical skills(n.t.s.).

In particolare la capacità del Preposto di saper comunicare con efficacia, il saper lavorare in gruppo in modo perfomante nonché la capacità strategica di problem solving e decision making, diventano abilità da acquisire o da allenare nei casi migliori.

 

La sopravvivenza nella complessità organizzativa non può prescindere da queste chiavi di lettura, cioè quella tecnica e quella non tecnica; il preposto è il ruolo giusto al posto giusto dove però ogni attore di sicurezza dovrà agire al meglio e sinergicamente con tutti gli altri per soddisfare il bene comune, cioè la salute e il benessere del lavoratore.

 

 

Massimo Servadio

Psicoterapeuta Sistemico Relazionale e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni.

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte: puntosicuro.it

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Lavori faticosi e pesanti, in Gazzetta il Decreto 20 settembre 2017

SCRITTO DA CORRADO DE PAOLIS IL 6 OTTOBRE 2017MINISTERO DEL LAVORO

 

ROMA – Lavori usuranti. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2017 n.231 il Decreto ministeriale 20 settembre 2017 Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Decreto che completa quanto previsto in materia dalla Legge di stabilità 2017 e che va quindi a modificare sia il proveddmento settembre 2011 che il Dlgs 21 aprile 2011 n.67.

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla Legge di stabilità, ricordiamo la nota Inps pubblicata a marzo 2017 Beneficio per addetti a lavori usuranti.  Articolo 1, comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017, che riassume:

  • lavoratori interessati, le mansioni, tutti i requisiti agevolati;
  • le quotedal 2016 al 2026 per dipendenti e autonomi “impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta linea catena, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo – notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno; lavoratori notturni 72-77 giorni all’anno o 64-71 giorni. Sia dipendenti che autonomi;
  • l’adeguamento alla speranza di vita, che non viene applicato. Le modalità di comunicazione all’Inps per ottenere il beneficio.

Tornando al decreto del 20 settembre 2017 con l’articolo 1 comma b viene modificato l’articolo 4 comma 1 del Decreto 20 settembre 2011 che richiama l’articolo 2 comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 n.67 (questa la versione aggiornata) sulle modalità e la documentazione per la presentazione delle domande.

D.M. 20 settembre 2017 articolo 1,b: “all’art. 4, comma 1 (del Decreto 20 settembre 2011 Ndr), le parole: «ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b), entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b-bis) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b-ter)”.

Questi i commi b, b-bis, b-ter dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 n.67 che vengono richiamati:

“Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

“b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016; (9)
b-bis) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell’anno 2017;
b-ter) entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione deirequisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°gennaio 2018”.

In merito alla documentazione da presentare, viene introdotta dal nuovo decreto la Tabella A che va a sostituire quella del DM settembre 2011. Attestazioni di rapporti di lavoro e attività per dipendenti di privati prima o dopo l’11 gennaio 2008, lavoratori della PA.

Info: Decreto 20 settembre 2017 GU n.231 del 3 ottobre 2017

 

Fonte:  quotidianosicurezza.it

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Sos imprenditore: consulenti gratuiti per le aziende

Nexum Opus mette a disposizione le sue risorse, Audit atque Resolvit sponsorizza il servizio per tutto il terziario

05/10/2017

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Si chiama ‘Sos Imprenditore’ ed è il numero di telefono per chi fa impresa, con esperti e consulenti pronti a dare informazioni su tutte le problematiche, non solo quelle burocratiche, legate al terziario. E’ un servizio assolutamente gratuito, promosso dall’associazione culturale Nexum Opus e sponsorizzato dalla società di consulenza nonché ente di formazione accreditato Audit atque Resolvit.

Dall’altra parte della cornetta, quando l’imprenditore ha bisogno, ci sono esperti volontari: consulenti aziendali, avvocati, manager, commercialisti, ingegneri civili, psicologi e coacher. Il numero di telefono per richiedere una consulenza o una dritta è 075 9697878. Naturalmente, può chiamare anche chi si vuole affacciare al mondo dell’impresa. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e nasce dall’idea dei soci di Nexum Opus, associazione con la vocazione alla formazione e all’accrescimento culturale.

Questa ha trovato il gancio perfetto nella particolare politica di Audit atque Resolvit che, da sempre, destina parte delle sue risorse a favore del sociale. Negli anni passati, ha svolto consulenze e portato avanti progetti di formazione anche nelle scuole e negli istituti penitenziari. Sempre gratuitamente. Al contact center risponderà un esperto, con cui si sarà preso appuntamento. In caso di urgenza, l’utente interessato verrà richiamato direttamente. Si potranno formulare domande sugli adempimenti alla sicurezza, informazioni sulle ultime normative. Il contact center registrerà il quesito, il nominativo e il recapito e girerà la richiesta, per competenza, a uno degli esperti di Sos imprenditore, che assicura un impegno di continuo studio e aggiornamento.

Marco Radicchi, legale rappresentante e presidente di Audit atque Resolvit, dice: “Nexum Opus nasce dall’intuizione di creare un’associazione culturale che riunisse persone affini per tipologie lavorative, con l’obiettivo di accrescere culturalmente ogni associato. Al mercato che oggi chiede competizione e quasi auspica una lotta a primeggiare e a distinguersi da soli, noi rispondiamo con un’aggregazione di soggetti, per dimostrare che non siamo soli e lavoriamo tutti per un risultato”.

Continua Radicchi: “Un consulente non può essere onnisciente e noi, con il nostro impegno, vogliamo essere una cassa di risonanza su norme, dinamiche e adempimenti legati al terziario. Anche per questo, oltre a Sos imprenditore, promuoveremo una serie di convegni gratuiti – magari proprio sulle tematiche che emergeranno dalle richieste di aiuto che riceveremo – volti ad aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza del fare impresa.

Fonte: corrieredelleconomia.it

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Storie di infortunio: un lavoro due padroni

Pubblichiamo un estratto della storia “Un lavoro due padroni”, pubblicata sul sito del Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte ( Dors), che racconta un infortunio dovuto a molteplici cause: la mancata formazione dei lavoratori, un’inadeguata valutazione dei rischi e macchinari privi dei dispositivi di protezione.

 

La storia fa parte delle “ storie d’infortunio” rielaborate dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL piemontesi a partire dalle inchieste di infortunio, con la convinzione che conoscere come e perché è accaduto sia una condizione indispensabile per proporre soluzioni efficaci per la prevenzione.

 

UN LAVORO DUE PADRONI

a cura di Davide Bogetti e Marisa Saltetti, Servizio Pre.S.A.L. della Asl CN2

 

L’infortunio in sintesi

Esito: Bianca, l’infortunata, si è tagliata il dito pollice della mano destra

 

Dove è avvenuto: reparto produzione di un’azienda dolciaria

 

Che cosa è successo: Una dipendente di una cooperativa si è tagliata il dito pollice della mano destra mentre stava lavorando su una linea di prodotti dolciari.

Dopo poco tempo dall’inizio del turno di lavoro, Bianca ha notato che nella zona di taglio del foglio di pasta si erano formati dei grumi che rovinavano il taglio e di conseguenza la forma delle sfoglie. Ha cercato di avvisare il manutentore per risolvere il problema ma non lo ha trovato così ha deciso di provare da sola. Bianca ha preso un raschietto e, senza fermare la linea, ha iniziato a rimuovere i grumi di pasta che nel frattempo si erano ammucchiati. All’ennesima discesa dei coltelli, il pollice della sua mano destra veniva in contatto con il filo tagliente dell’utensile.

 

Cosa si è appreso dall’inchiesta

Il confronto tra la situazione riscontrata al momento dell’accesso in azienda e quella riferita da Bianca nella sua prima testimonianza è apparso discordante sulla presenza o meno delle protezioni sulla zona coltelli della linea: Bianca ha affermato che non erano presenti sportelli di protezione mentre nei sopralluoghi successivi all’infortunio sono stati trovati. Per poter quindi comprendere esattamente sia la dinamica dell’infortunio sia il punto esatto dove è avvenuto è stato necessario eseguire diversi sopralluoghi in azienda e integrare la prima testimonianza di Bianca con una seconda. Inoltre vista la difficoltà di comprensione della lingua da parte di Bianca, le sue testimonianze sono risultate spesso confuse e contraddittorie.

 

“In ditta ci sono tre linee: la prima che noi chiamiamo “grande”, la seconda che noi chiamiamo “piccola” e che è posta tra le altre due, e la terza che noi chiamiamo “nuova”. Io dovevo lavorare sulla linea “nuova”.” SIT del 26/08/2011

 

“A integrazione delle presenti dichiarazioni rese, preciso che la linea su cui mi sono fatta male è la “linea piccola” e non quella “nuova” come avevo erroneamente affermato.” SIT del 03/11/2011

 

“…ho provato a chiamare il sig. Massimo, che è il meccanico della ditta Le Dolcezze srl e che si occupa di risolvere questi problemi, ma non mi ha risposto nessuno.” SIT del 26/08/2011 “ Preciso inoltre che il sig Massimo che ho citato nelle dichiarazioni precedenti non è il meccanico della ditta ma la persona che si occupa della produzione.” SIT del 03/11/2011

 

Nonostante le incomprensioni e contraddizioni rilevate (presenza dei ripari sulla linea pre o post infortunio), le protezioni installate sulla linea “piccola” sede dell’infortunio non erano comunque adeguate. Infatti, la zona coltelli era segregata sui lati da una griglia di protezione ma la zona di uscita del prodotto era chiusa da uno sportello basculante in struttura metallica e chiusura in plexiglass trasparente. Lo sportello risultava sprovvisto di microinterruttori di sicurezza e la chiusura era assicurata da rotella avvitata alla parte fissa; questo sistema è facilmente eludibile e non necessita di nessuna chiave o altro ausilio per l’apertura. Proprio nella zona coltelli erano presenti, tuttavia, dei pulsanti di emergenza a fungo che avrebbero potuto arrestare la linea se attivati. Le altre due linee del reparto sono risultate regolari dal punto di vista dei sistemi di sicurezza; le loro zone coltelli erano segregate idoneamente con griglie di protezione metallica su tutti i lati e dotate di sistemi di interblocco. La linea dove Bianca ha subito l’infortunio era l’unica protetta con plexiglass.

 

L’azienda Le Dolcezze srl ha concesso in comodato d’uso precario alla cooperativa Drago la linea “piccola” che presentava le irregolarità e carenze dal punto di vista della sicurezza. Sulla stessa linea si alternavano però sia operatori della cooperativa che dipendenti dell’azienda dolciaria. I turni di lavoro venivano decisi e gestiti settimanalmente dal responsabile della produzione dell’azienda Le Dolcezze srl che stabiliva quante persone della cooperativa dovevano lavorare in quel turno e anche su quale linea operare. Al presidente della Drago spettava solo più decidere chi mandare a lavorare nell’azienda dolciaria.

 

Come è andata a finire

Inail ha riconosciuto alla sig.ra Bianca un grado di invalidità pari al 3%. Dopo l’infortunio per molti mesi l’infortunata non è più stata chiamata dalla cooperativa a lavorare se non occasionalmente per alcune giornate. Al datore di lavoro della cooperativa è stato contestato l’aver messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura non conforme e non aver correttamente valutato il rischio. Tutti e due i punti sono stati ottemperati. All’amministratore delegato dell’azienda Le Dolcezze srl è stato contestato l’aver concesso in uso un’attrezzatura non idonea ai fini della sicurezza. L’azienda ha revocato la concessione in uso ma la sanzione non è stata pagata. Al datore di lavoro, formale e “di fatto”, della stessa azienda è stato contestato di aver messo a disposizione dei suoi dipendenti e dei soci della cooperativa, una attrezzatura non conforme e di non aver valutato correttamente i rischi. Le prescrizioni non sono state ottemperate.

 

Raccomandazioni

La messa a disposizione di attrezzature o impianti che rispondono alle vigenti normative di igiene e sicurezza sul lavoro è condizione indispensabile per ridurre al minimo le probabilità che possano accadere infortuni più o meno gravi. A questo si deve necessariamente aggiungere un idoneo processo di identificazione e valutazione dei rischipresenti negli ambienti di lavoro per poter scegliere le misure di prevenzione protezione più appropriate. Alla fine del percorso le persone dovranno essere correttamente formate e informate sia sui rischi sia sulle corrette procedure di lavoro. Si dovrebbe avere un’attenzione particolare nei casi di coinvolgimento di lavoratori stranieriche comprendono poco o nulla della lingua italiana. In questi casi è difficile risalire al tipo e al grado di formazione erogata a questi lavoratori. Nel caso analizzato la difficoltà di comprensione ha portato ad equivoci e/o versioni contraddittorie. Sarebbe opportuno cercare di utilizzare un linguaggio il più semplice possibile e, per quanto possibile, privo di termini tecnici, normativi e giuridici. Altro aspetto importante è la presenza di aziende che lavorano in appalto all’interno dell’azienda committente. La collaborazione dei diversi datori di lavoro nell’elaborazione del DUVRI, ovvero della valutazione dei rischi interferenziali, è sia un formale obbligo normativo sia un sostanziale aiuto nella gestione della sicurezza in caso di appalti. Al suo interno vengono riportati tutti i rischi derivanti dallo svolgimento di attività diverse negli stessi ambienti lavorativi e le precauzioni minime e le regole da seguire per eliminare o ridurre al minimo gli effetti di tali rischi. Nel caso specifico lo scambio di informazioni su come lavorare sulla linea, quali rischi presentasse, come operare in caso di inconvenienti e lo stabilire esattamente ruoli e compiti dei vari soggetti avrebbe contribuito a rendere più difficile e meno probabile l’infortunio.

 

Molto spesso l’utilizzo delle cooperative nasconde, dietro un apparente regolare contratto di servizi, una vera e propria fornitura di manodopera. Tale situazione appare estremamente conveniente all’azienda committente in termini di flessibilità del lavoro perché sono richiesti più o meno lavoratori della cooperativa a seconda del lavoro da fare. Ma la convenienza vale anche in termini economici e di responsabilità perché gli obblighi relativi alla sicurezza vengono scaricati sul datore di lavoro della cooperativa. Tra l’azienda Le Dolcezze srl e la cooperativa Drago esisteva un contratto di affitto per una determinata zona del reparto, dove la cooperativa avrebbe dovuto lavorare con i suoi addetti e un contratto di concessione in uso precario di alcune attrezzature tra cui le tre linee di produzione. Nella realtà i soci della cooperativa lavoravano in tutto il reparto produttivo assieme ai dipendenti dell’azienda committente. Inoltre, le diverse linee produttive erano utilizzate da tutti i lavoratori senza distinzioni di orario, di attrezzatura e di specifica mansione. La cooperativa non svolgeva quindi nessuna lavorazione in autonomia e tra le due maestranze c’era assoluta promiscuità. Tutto questo in pieno contrasto con il contratto di fornitura di servizi stipulato tra le due parti. In queste situazioni apparirebbe necessario richiedere il supporto del personale della Direzione Provinciale del Lavoro competente sulle questioni di regolarità dei rapporti di lavoro.

 

 

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Fonte: puntosicuro.it

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ICE-Agenzia, Agevolazioni in favore delle imprese danneggiate dal sisma

05/10/2017

L’ICE-Agenzia, allo scopo di sostenere le imprese localizzate nei Comuni danneggiati dai terremoti del Centro Italia 2016-2017 – così come individuati dalla lista contenuta nell’allegato n. 1 del DL n. 189 del 17 ottobre 2016, integrata dall’ordinanza del Commissario straordinario del 15 novembre 2016 –  ha previsto alcune agevolazioni  in favore delle aziende aventi sede legale in uno dei Comuni della suddetta lista.

Tali agevolazioni avranno termine il 31 dicembre 2017.

Tutte le iniziative riferite all’anno 2018, nella quale all’interno della comunicazione Agenzia-ICE  si evidenzia l’allegato “Agevolazionisisma”, in realtà non presuppongono l’effettiva agevolazione a beneficio delle aziende interessate.

A tal proposito c’è un’altra opportunità offerta nelle “Agevolazionisisma” che può essere colta entro il 31 dicembre 2017in aggiunta alle fiere 2017 per le quali è prevista.

Al di là, infatti, della “riduzione del 20% sulla quota di partecipazione” a specifiche iniziative promozionali, così come comunicato da ICE-Agenzia negli allegati alle rispettive circolari, c’è la possibilità di beneficiare di “una riduzione, nella misura del 50%, del costo per i servizi personalizzati richiesti nel periodo dal 24  gennaio al 31 dicembre 2017 agli Uffici ICE all’estero” .

I costi dei servizi personalizzati vengono indicativamente calcolati sulla base di giornate/uomo di valore diverso in funzione dell’area geografica in cui operano gli Uffici destinatari della richiesta di servizio. Eventuali costi esterni necessari alla predisposizione del servizio sono esclusi dalla agevolazione.

 

Fonte: corrieredelleconomia.it

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Soluzioni tecniche per la sicurezza dei trattori e patentino

Foggia, 10 Ott – Una pubblicazione dell’Inail del 2016, dedicata all’andamento degli infortuni in agricoltura, ricordava che se l’agroalimentare nel nostro Paese “può vantare alcuni primati che ne fanno uno dei più importanti comparti del made in Italy” (per sicurezza alimentare, numero di agricoltori biologici, prodotti tipici, …) un altro primato del settore agricolo si registra purtroppo in campo infortunistico. “Dati Inail” indica che nel 2014 le denunce con esito mortale in occasione di lavoro (154 nel 2014) erano “superiori addirittura al rischioso settore edile (132 decessi) e al complesso manifatturiero (120)”.

 

Proprio in relazione a questi dati, che rimangono alti anche nel 2015 e 2016, e che mostrano la necessità di una più efficace prevenzione in agricoltura, ci soffermiamo su un convegno nazionale, dal titolo “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e prospettive”, che si è tenuto a Foggia dal 28 al 29 aprile 2017 durante la 68^ Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia.

 

Presentiamo oggi un intervento al convegno che ci permette di fare il punto sull’innovazione in materia di prevenzione e di ricordare scadenze per l’ abilitazione all’uso delle macchine agricole.

 

In “La formazione in agricoltura: dall’analisi degli infortuni mortali all’abilitazione all’uso”, a cura di Vincenzo Laurendi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici – Inail), si riportano innanzitutto dati aggiornati sugli infortuni, tratti dall’Osservatorio INAIL sugli infortuni nel settore agricolo e forestale e relativi al 2016. Dati che mostrano non solo il numero ancora molto alto degli infortuni mortali e con feriti gravi nei due settori, ma specialmente che l’agente materiale più diffuso (si superano ampiamente il centinaio di casi mortali) rimane il trattore agricolo o forestale.

E di questi casi di infortunio mortale il principale fattore causale è relativo al ribaltamento/rovesciamento, responsabile dell’evento infortunistico mortale in almeno 90 casi. A titolo di paragone la seconda tipologia di evento infortunistico è relativa all’investimento/schiacciamento (9 casi).

 

Rimandiamo ad una lettura integrale dell’intervento, che riporta molte tabelle e molte immagini esplicative, ad esempio relative a casi di capovolgimento del trattore con riferimento a:

– “mancanza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina)”;

– “mancanza o mancato uso del dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)”;

– “mancato uso del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (telaio abbattuto)”;

– “dispositivo di protezione in caso di capovolgimento abbattuto/piegato” (ad esempio nelle “lavorazioni sottochioma” in cui si utilizzano trattori con “strutture abbattibili in configurazione non di sicurezza”).

 

Il relatore presenta poi interessanti soluzioni tecniche.

 

Infatti, “al fine di garantire la protezione del conducente” anche nelle condizioni di lavoro in cui i normali ROPS (Roll Over Protection Structure) – strutture per la protezione dell’operatore in caso di ribaltamento – non possono essere tenuti in posizione sollevata, sono state sperimentate le seguenti soluzioni:

– sistema agevolatore per il posizionamento in configurazione di sicurezza del ROPS;

– struttura di protezione a quattro montanti a profilo compatto – CROPS (Compact Roll Over Protective Structure);

– struttura di protezione a posizionamento automatico in configurazione di sicurezza (AutoROPS);

– trattore agricolo o forestale con struttura portante ribassata”.

 

Riguardo a queste soluzioni sono presentate alcune indicazioni.

 

Ad esempio riguardo al ROPS agevolato si indica che il principale obiettivo è “la riduzione della forza necessaria per la movimentazione della struttura di protezione, soprattutto durante la fase di riposizionamento in configurazione di sicurezza”.

Inoltre “i parametri caratteristici del sistema di blocco necessari per assicurarne il corretto movimento a una velocità compatibile con l’apertura della struttura di protezione sono stati preliminarmente individuati attraverso analisi cinematica e dinamica”. E il sistema di blocco è stato verificato “mediante il metodo agli elementi finiti (FEM) con formulazione dinamica esplicita per assicurare che le sollecitazioni derivanti dall’arresto repentino della struttura non determinassero cedimenti strutturali o deformazioni”.

La struttura di protezione è stata “preliminarmente verificata mediante metodo agli elementi finiti secondo quanto previsto dal codice 7 OCSE” (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Successivamente “è stato realizzato un prototipo sottoposto a verifiche sperimentali presso il centro ricerche Inail di Monte Porzio Catone (RM)”.

 

Sono riportati poi immagini, progetti e prototipo relativi al CROPS con struttura di protezione a quattro montanti a profilo compatto.

Sono riportate, a questo proposito, anche le verifiche sperimentali e alcuni vantaggi: “riduzione in altezza rispetto alle strutture ROPS tradizionali; struttura non abbattibile conformata in modo da agevolare il passaggio sotto chioma”.

 

Riguardo invece alla struttura di protezione a posizionamento automatico in configurazione di sicurezza (AutoROPS) le “simulazioni numeriche condotte hanno rilevato che il tempo di apertura in posizione di sicurezza dall’istante in cui la centralina invia il segnale all’elettromagnete è inferiore al mezzo secondo. Sono state inoltre condotte simulazioni finalizzate a verificare l’apertura autonoma della struttura di protezione in configurazione di sicurezza per effetto delle forze di inerzia innescate dal capovolgimento del trattore ovvero attraverso l’utilizzo di opportune molle precompresse gestite da una centralina munita di giroscopio e accelerometri”.

 

Infine, dopo aver riportato diverse immagini relative ai trattori agricoli con struttura portante ribassata (trattore ribassato), l’intervento si sofferma anche su un prototipo Inail per la protezione dell’albero cardanico, dove “l’organo di trasmissione è integralmente rivestito dalla protezione” e le operazioni di innesto e disinnesto sono effettuate all’esterno della protezione”.

Con questo sistema – continua la relazione – le parti rotanti dell’ albero cardanico “sono completamente racchiuse ed isolate dalla protezione”, che è sempre immobile. È impedito “qualsiasi contatto tra utilizzatore e parti in rotazione”. Inoltre nelle “forcelle pull collar le operazioni di innesto/disinnesto sono nettamente semplificate”.

 

La relazione si conclude parlando dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole.

 

Si ricorda che il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (decreto milleproroghe) ha “rinviato l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione per l’uso delle macchine agricole al 31 dicembre 2017” e viene riportata la seguente tabella relativa alle scadenze:

 

 

Tiziano Menduto

 

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

“ La formazione in agricoltura: dall’analisi degli infortuni mortali all’abilitazione all’uso”, a cura di Vincenzo Laurendi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici – Inail), intervento al convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e prospettive” (formato PDF, 14.5 MB).

 

Leggi gli articoli di PuntoSicuro sulla sicurezza in agricoltura

 

 

 

 

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Fonte: puntosicuro.it

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Infortuni sul lavoro in aumento ad Oristano

Allarme lanciato dall’Anmil nella Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata a Cagliari

09/10/2017

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Allarme lanciato ieri dall’Anmil, l’associazione degli invalidi, che quest’anno ha celebrato a Cagliari la 67 esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

In questi primi 8 mesi dell’anno in Italia crescono sia gli infortuni (+1,3%) che i morti sul lavoro (+5,2%) e dai dati forniti dall’Inail , la Sardegna registra un aumento degli infortuni sul lavoro pari a +5,3 con Oristano che supera sia il dato nazionale che regionale, con una crescita pari a + 6,5%.

Si riduce invece il numero di incidenti mortali e di vittime del mondo del lavoro , mentre per quanto riguarda le malattie professionali , a fronte di un calo nazionale del -2,8% , la Sardegna ha registrato una flessione del 21% ma solo del 12,5% nella provincia di Oristano.

Il presidente dell’Anmil, Giacomo Ranieri , ha manifestato preoccupazione per il dato statistico della provincia di Oristano.

 

Fonte: corrieredelleconomia.it

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Valutazione dei rischi: come si valutano i rischi naturali?

Modena, 10 Ott – L’Italia è un paese esposto a varie tipologie di eventi naturali, ad esempio terremoti, frane e alluvioni, …. Eventi che avvengono anche in relazione alle conseguenze dei sempre più frequenti eventi climatici estremi e che vengono a impattare, direttamente o indirettamente, sulla sicurezza delle strutture produttive e dei lavoratori.

 

È dunque importante cominciare a parlare nelle aziende anche del rischio naturale, un rischio che deriva dagli eventi naturali a breve termine, come un evento tellurico, o a lungo termine, come l’erosione del suolo o i cambiamenti climatici.

 

E per farlo, cercando di sensibilizzare le aziende su questa tipologia di rischi, PuntoSicuro ha rivolto alcune domande, durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro Convention” (Modena, 13/14 settembre 2017), ad Alessandra Marino del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, relatrice ad un seminario – “Analisi degli infortuni e gestione del rischio naturale ed elettrico” – con una relazione sul tema della valutazione del rischio naturale con particolare riferimento al rischio sismico.

 

Si tiene conto a sufficienza del rischio naturale nelle valutazioni dei rischi delle aziende? Il rischio naturale è un “rischio emergente”?

 

Nell’intervista sono presentati anche i cosiddetti eventi NaTech (Natural Hazard Triggering Technological Disasters) che possono essere generati da eventi naturali molto diversi come fulmini, alluvioni, terremoti, frane, fenomeni vulcanici, uragani, trombe d’aria, …

 

Esiste una mappatura per aiutare le aziende a conoscere quali siano le zone con maggiori rischi sismici e idrogeologici?

Ci sono indicazioni nella normativa, ad esempio in relazione alla gestione della sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante, relative agli eventi NaTech?

 

Infine come affrontare la vulnerabilità sismica delle costruzioni a uso produttivo? Quali strumenti hanno le aziende per poter affrontare nel modo migliore il rischio sismico? E dove trovarli?

 

L’intervista fa emergere che nelle aziende la valutazione di questa tipologia dei rischi “spaventa molto”, ma in realtà “la prevenzione anche nei confronti di questo tipo di rischi offre dei vantaggi, sicuramente in termini sicurezza ma anche economici”.

 

E nell’intervista sono presentati anche specifici strumenti utilizzabili dalle aziende, ad esempio con riferimento a dei progetti di ricerca su sistemi chiamati “Smart”.

 

 

Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di seguire integralmente la video intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.

 

 

 

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

Come si può definire il rischio naturale in relazione al mondo del lavoro?

 

Alessandra Marino: “La definizione viene data in contrapposizione al rischio industriale. Per cui il rischio naturale è quel rischio che deriva dagli eventi naturali che possono essere eventi a breve termine, tipicamente rischio sismico e rischio idrogeologico, ma anche a lungo termine. Ad esempio l’erosione del suolo, piuttosto che fenomeni come la desertificazione o i cambiamenti climatici a lungo termine. Sostanzialmente è un rischio che deriva da un evento naturale”.

 

Si può considerare, in relazione anche all’aumento degli eventi naturali pericolosi, un rischio emergente?

 

Alessandra Marino: “Sicuramente si può definire un rischio emergente sia perché gli eventi che si sono verificati hanno aumentato la consapevolezza dell’esistenza di questo rischio e anche perché sicuramente negli ultimi anni sul territorio nazionale il numero degli eventi è aumentato. E sicuramente c’è un trend crescente, anche a livello generale, di eventi naturali che hanno un’influenza sulla vita lavorativa”.

 

Nelle aziende c’è oggi una sufficiente attenzione riguardo ai rischi naturali?

 

Alessandra Marino: “È un discorso, come al solito, a macchia di leopardo. Nel senso che la consapevolezza sta aumentando ma perché è richiesta anche dalla normativa laddove richiede una valutazione di questo tipo di rischio.

In realtà spaventa molto, nel mondo del lavoro, anche se non deve essere una cosa che spaventa: (…) la prevenzione anche nei confronti di questo tipo di rischi offre dei vantaggi sicuramente in termini sicurezza ma anche economici. Perché, ad esempio, i rischi naturali possono comportare, a prescindere dei problemi di sicurezza, anche un problema di interruzione della produzione; magari un danno d’immagine o, piuttosto, un danno economico diretto”.

 

Gli eventi Natech hanno a che fare con i rischi naturali? A cosa fanno riferimento?

 

Alessandra Marino: (…) “Sostanzialmente si parla di un’interazione fra un evento naturale che funziona da innesco per un incidente. Il termine viene utilizzato in particolare in ambito Seveso, per cui in ambito di incidenti rilevanti, ma comunque sia può essere esteso. E anche uno dei nostri impegni è quello di estendere questo tipo di consapevolezza in tutte le attività produttive. Noi abbiamo avuto, ad esempio, il nostro evento NaTech che sostanzialmente era il terremoto dell’Emilia Romagna in cui c’è stato un effetto diretto e particolare sulle attività produttive”(…)

 

(…)

 

Il D.lgs. 105/2015, in attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, riconosce l’impatto degli eventi NaTech sulla gestione della sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante… Quali sono le conseguenze per le aziende?

 

Alessandra Marino: “Sicuramente l’inserimento dei NaTech e l’identificazione dei NaTech è uno degli elementi innovativi del D. Lgs. 105/2015 rispetto alla Seveso 2, al 334/99, perché vengono identificati gli eventi NaTech – citando esplicitamente fenomeni idrogeologici e fenomeni sismici – come causa di incidente rilevante. Oltre a questo l’evento naturale deve essere considerato nella stesura del rapporto di sicurezza e anche nell’analisi del rischio.

Per quanto riguarda gli obblighi il gestore deve tener conto dei rischi naturali, deve valutarli, nell’analisi di rischio, nel rapporto di sicurezza e nel sistema di gestione sicurezza. Ma anche viene richiesto a tutte le aziende sia di soglia superiore (quelle più pericolose) sia di soglia inferiore (quelle meno pericolose) di dare delle indicazioni riguardo al rischio sismico, al rischio idrogeologico e al rischio di fulminazione anche nella notifica. Esiste una specifica scheda all’interno della notifica che devono compilare tutti in cui si fa specifico riferimento sia alla zonazione sismica sia a eventuali valutazioni sulla sismicità locale, sulla zona idrogeologica, (…). L’applicazione attualmente è in una fase di sperimentazione. Molte aziende si trovano in difficoltà, ritengono oneroso rispondere a questo tipo di requisito” (…).

 

Parliamo di rischio sismico. Attraverso il vostro lavoro di ricerca e sensibilizzazione e anche attraverso l’ascolto della nostra intervista le aziende si convinceranno a interessarsi al rischio sismico e al rischio di vulnerabilità delle strutture?

 

Alessandra Marino: “Lo devono fare. La normativa richiede che si tenga conto del problema sismico all’interno dell’analisi di rischio. È già scritto, se sono in zona sismica ne devono tener conto (…) e in Italia non esiste zona a rischio sismico zero”.

 

(…)

 

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Fonte: puntosicuro.it

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Sull’oblazione amministrativa delle contravvenzioni

Il D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente le modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, tiene ancora banco e ciò inspiegabilmente considerato che tale decreto è considerato uno dei decreti più chiari c di più semplice applicazione che riguardino la materia della salute e sicurezza sul lavoro. Questa volta oggetto della sentenza è il versamento della sanzione ridotta in sede amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la quale sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero della sola pena dell’ammenda, versamento che, congiuntamente all’ottemperanza delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, consente, ai sensi dell’at. 24 del D. Lgs. n. 758/1994 medesimo, di estinguere il reato ponendo il Pubblico Ministero nella condizione di archiviare il procedimento.

 

Il caso e il ricorso in cassazione

Il Tribunale ha condannato il Presidente di una società alla pena di euro 11.000,00 di ammenda in relazione a plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 (artt. 71, comma 4, lett. A, 45, comma 1, 18, comma 1, lett. D, 18, comma 1, lett. S, 168, comma 1, 64, comma 1, lett. A, 71, comma 1 e 28, comma 1).

 

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo varie motivazioni. Lo stesso ha fatto innanzitutto presente che nel corso del giudizio di merito aveva chiesto di essere assolto da tutte le imputazioni per essere i reati estinti a seguito di oblazione amministrativa, al cui pagamento aveva provveduto la società che presiedeva, oblazione avente portata estintiva anche nei confronti di tutti i contravventori oltre che della società. L’imputato aveva, inoltre, domandato di essere assolto per non aver commesso il fatto, in quanto al momento dell’accertamento dei fatti non possedeva la qualifica di datore lavoro contestatagli, essendo divenuto amministratore della società solo successivamente. Al riguardo, tuttavia, il giudice di merito non aveva in alcun modo motivato il rigetto di tali richieste, limitandosi ad affermare che l’oblazione eseguita dalla società non poteva giovare anche agli amministratori. Il ricorrente ha quindi eccepito l’erroneità di tale ultima affermazione, in contrasto con il consolidato principio secondo cui l’oblazione amministrativa effettuata dalla società giova anche a tutte le persone fisiche, come previsto dagli artt. 21, comma 2 e 24 D. Lgs. n. 758/1994 e 301 del D. Lgs. n. 81/2008.

 

Come altra motivazione il ricorrente ha denunciato una violazione degli artt. 21, comma 2 e 24 del D. Lgs. n. 758/1994 e 301 del D. Lgs. n. 81/2008 e contraddittorietà della motivazione esponendo al riguardo che le contestazioni delle violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro erano state mosse al dirigente della società e, successivamente, al Presidente della società al momento dei fatti, cessato poi dalla carica, e quindi non in grado di ottemperare alle prescrizioni imposte dagli organi accertatori. La società aveva provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative, e quindi i reati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994, richiamato dall’art. 301 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto, secondo un consolidato orientamento interpretativo di legittimità ( ribadito nella sentenza n. 18914 del 2012), l’estinzione della violazione mediante pagamento della sanzione amministrativa da parte della società riverbera i propri effetti anche nei confronti dei contravventori che abbiano operato nella società, con la conseguente erroneità della esclusione di tale effetto nei confronti degli amministratori da parte del Tribunale.

 

Con un terzo motivo il ricorrente ha denunciato una violazione dell’art. 40 del codice penale e contraddittorietà della motivazione, sottolineando di avere assunto la carica di amministratore della società successivamente agli accertamenti, e aveva ottemperato alle prescrizioni impartite dallo SPRESAL, sicché non potevano essergli addebitate le condotte così come accertate, in quanto al momento degli accertamenti non rivestiva alcuna carica e successivamente aveva ottemperato alle prescrizioni e pagato le sanzioni amministrative.

 

Lo stesso ha denunciato ancora con un quarto motivo una ulteriore violazione degli artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 758/1994 e 301 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 43 del codice penale e ha denunciata altresì una contraddittorietà della motivazione, in relazione alla imputazione di cui al capo d) della rubrica, contestata solamente al dirigente della società e non anche a lui con la conseguente preclusione al pagamento della sanzione amministrativa. Lo stesso ha, comunque, eccepito al riguardo l’insussistenza del fatto, in quanto i dispositivi di sicurezza di cui era stata contestata la mancanza (costituiti da guanti) erano stati consegnati agli operai, come è risultato dalle ricevute di consegna e da quanto deposto da un testimone con la conseguente assenza della sua responsabilità riguardo al loro mancato utilizzo da parte dei dipendenti.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto fondato in relazione al primo e al secondo motivo, che hanno portata assorbente. Con riferimento in particolare a quanto sostenuto nel ricorso e cioè che l’estinzione della violazione mediante pagamento della sanzione amministrativa da parte di una società riverbera i propri effetti anche nei confronti dei contravventori che abbiano operato nella società stessa, la suprema Corte ha ricordato che l’art. 301 del D. Lgs. n. 81/2008, di cui il ricorrente ha lamentato la violazione, prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste da tale decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali, come quelle ascritte al ricorrente, sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la pena della sola ammenda.

 

L’art. 24, comma 1, di tale D. Lgs. n. 758/1994,, ha così proseguito la Sez. III, prevede l’estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro nel caso di adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nel termine fissato e del pagamento delle somme previste dall’art. 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo e cioè di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. La stessa Corte ha quindi ribadito quanto già affermato in precedenza e cioè che “il pagamento della sanzione amministrativa effettuato ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 dal legale rappresentante della società riverbera l’effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore, che abbia operato come persona fisica all’interno dell’azienda”, un principio valido in considerazione della assenza di una previsione circa la necessità del pagamento delle somme dovute da parte del contravventore personalmente, cosicché nel caso in esame il pagamento delle sanzioni da parte dell’ente per il quale il suddetto contravventore operava, nell’ambito della cui attività le violazioni vennero commesse, può, qualora sia congruo, cioè riguardi tutte le violazioni e corrisponda agli importi stabiliti, determinare l’effetto estintivo contemplato dalla disposizione invocata dal ricorrente.

 

Ne consegue, ha così concluso la Corte di Cassazione, la necessità di un nuovo esame sul punto, allo scopo di verificare se, come prospettato dal ricorrente, siano state corrisposte le somme determinate dallo SPRESAL in relazione a tutte le violazioni addebitate al ricorrente, giacché ciò potrebbe determinare l’effetto estintivo delle violazioni prospettato nel ricorso. Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale giudicante.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 39949 del 28 agosto 2017 (u.p. 14 marzo 2017) – Pres. Cavallo – Est. Liberati – Ric. G, C.. – Il pagamento della sanzione in sede amministrativa effettuato dal rappresentante legale di una società ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 758/1994 ha un effetto di estinzione anche a favore di un dipendente contravventore della società medesima.

 

Corte di Cassazione – Penale Sezione III – Sentenza n. 18914 del 17 maggio 2012 (u. p. 15 febbraio 2012) –  Pres. Mannino – Est. Mulliri – P.M. Izzo – Ric. S. A. – L’estinzione del reato contravvenzionale ex d.lgs. 758/94 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia il contravventore ma la società alla quale appartiene.

 

 

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Fonte: puntosicuro.it